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Dichirazione convivenza di fatto
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DICHIARAZIONE CONVIVENZA FATTO
INFORMATIVA
accettazione nomina fiduciario
informativa
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modifica del fiduciario
nomina fiduciario
revoca del fiduciario
rinuncia incarico fiduciario
RICHIESTA RILASCIO LIBRETTO INTERNAZIONALE DI FAMIGLIA
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Domanda inserimento albo degli scrutatori
Domanda inserimento albo presidenti di seggio elettorale
DICHIARAZIONE CONVIVENZA FATTO

Regolamenti


Regolamento per il Conferimento della Cittadinanza Onoraria
Inserito sul sito il 28/05/2018 alle ore 12:43:29 per numero giorni 2013
Regolamento in materia di cremazione, dispersione, conservazione e affidamento delle ceneri
Inserito sul sito il 28/05/2018 alle ore 12:40:22 per numero giorni 2013
Celebrazione matrimoni civili nella Casa Comunale
Inserito sul sito il 28/05/2018 alle ore 12:37:53 per numero giorni 2013
Regolamento trasporti funebri
Inserito sul sito il 07/04/2018 alle ore 11:58:58 per numero giorni 2064

Come fare per


Come Fare:
La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino.
Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto "legittimo": la denuncia di nascita puó essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale": in tal caso la denuncia è fatta da un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono).

Il riconoscimento di figlio naturale puó essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi:
- prima della nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali
- in sede di dichiarazione di nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali o solo dal padre
- dopo la dichiarazione di nascita del bambino, da uno o entrambi i genitori naturali.
In tutti i casi la dichiarazione di riconoscimento è resa senza la presenza di testimoni. 
Si evidenzia che il figlio naturale puó essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. 

Requisiti specifici?
Il riconoscimento puó essere effettuato dal/i genitore/i biologico/i che abbia compiuto i 16 anni. 

Allegati?

1) Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto 
2) Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante. 
3) Carta d'identità valida o documento equipollente di entrambi i genitori (ai sensi dell'art.35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000) [per i genitori non residenti] 
4) Passaporto di entrambi i genitori (se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore) [per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità] 
5) Documentazione da cui risulti lo stato civile dei genitori (ad esempio il certificato di matrimonio) e accompagnati da un traduttore se non conoscono la lingua [solo per i genitori stranieri se coniugati] 


Informazioni specifiche:
Modalità di presentazione al comune?

E' sufficiente presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile che iscrive su un apposito registro. Questa iscrizione costituisce l'atto di nascita.
Sedi dove poter fare la dichiarazione di nascita:
· Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura Privata ove è avvenuta la nascita
· Comune ove è avvenuto il parto
· Comune di residenza dei genitori
· Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune
· Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre, secondo quanto stabilito dall'art. 7 lett. A) D.P.R. 30.5.1989 n. 223)

Se la dichiarazione viene fatta al Comune occorre fissare un appuntamento con l'ufficio di Stato Civile oppure telefonare all'ufficio.

Se i genitori sono coniugati è sufficiente che la dichiarazione venga resa da uno dei due genitori munito di carta d'identità e presentando l'attestato di chi ha assistito al parto. 

Se i genitori non sono coniugati occorre che siano presenti entrambi al momento della dichiarazione presentando i documenti sopra indicati. I cittadini stranieri devono presentare inoltre il passaporto o 1 testimone, munito di documento di riconoscimento valido, che li riconoscano. I genitori stranieri che intendono far attribuire al nato il cognome previsto dalla loro legge nazionale dovranno produrre idonea documentazione consolare da cui si rilevi l'esatto cognome che il bambino dovrà assumere.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 ?
Come Fare:
La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino.
Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto "legittimo": la denuncia di nascita puó essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale": in tal caso la denuncia è fatta da un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono).

Il riconoscimento di figlio naturale puó essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi:
- prima della nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali
- in sede di dichiarazione di nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali o solo dal padre
- dopo la dichiarazione di nascita del bambino, da uno o entrambi i genitori naturali.
In tutti i casi la dichiarazione di riconoscimento è resa senza la presenza di testimoni. 
Si evidenzia che il figlio naturale puó essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. 

Requisiti specifici?
Il riconoscimento puó essere effettuato dal/i genitore/i biologico/i che abbia compiuto i 16 anni. 

Allegati?

1) Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto 
2) Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante. 
3) Carta d'identità valida o documento equipollente di entrambi i genitori (ai sensi dell'art.35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000) [per i genitori non residenti] 
4) Passaporto di entrambi i genitori (se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore) [per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità] 
5) Documentazione da cui risulti lo stato civile dei genitori (ad esempio il certificato di matrimonio) e accompagnati da un traduttore se non conoscono la lingua [solo per i genitori stranieri se coniugati] 


Informazioni specifiche:
Modalità di presentazione al comune?

E' sufficiente presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile che iscrive su un apposito registro. Questa iscrizione costituisce l'atto di nascita.
Sedi dove poter fare la dichiarazione di nascita:
· Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura Privata ove è avvenuta la nascita
· Comune ove è avvenuto il parto
· Comune di residenza dei genitori
· Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune
· Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre, secondo quanto stabilito dall'art. 7 lett. A) D.P.R. 30.5.1989 n. 223)

Se la dichiarazione viene fatta al Comune occorre fissare un appuntamento con l'ufficio di Stato Civile oppure telefonare all'ufficio.

Se i genitori sono coniugati è sufficiente che la dichiarazione venga resa da uno dei due genitori munito di carta d'identità e presentando l'attestato di chi ha assistito al parto. 

Se i genitori non sono coniugati occorre che siano presenti entrambi al momento della dichiarazione presentando i documenti sopra indicati. I cittadini stranieri devono presentare inoltre il passaporto o 1 testimone, munito di documento di riconoscimento valido, che li riconoscano. I genitori stranieri che intendono far attribuire al nato il cognome previsto dalla loro legge nazionale dovranno produrre idonea documentazione consolare da cui si rilevi l'esatto cognome che il bambino dovrà assumere.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 ?
Come Fare:
La denuncia di morte è obbligatoria per legge.

In caso di decesso presso un'abitazione privata la dichiarazione di morte deve essere resa all'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso entro 24 ore dall'evento.Tale dichiarazione compete a uno dei congiunti o a una persona convivente con il defunto, a un loro delegato o, in mancanza, a una persona informata del decesso, munito di scheda ISTAT e certificato necroscopico dopo le 15 ore dal decesso.
L'Ufficio provvede a formare l'atto e rilasciare il permesso di seppellimento e ad informare l'anagrafe per l'aggiornamento dei dati presenti nell'archivio o a comunicare il decesso al comune di residenza e al comune di nascita se diversi.

Nel caso in cui invece il decesso fosse avvenuto presso una struttura ospedaliera, casa di cura o altro Istituto, la dichiarazione di morte viene fatta dal Direttore dello stesso che trasmette poi d'ufficio all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune l'avviso di morte, unitamente alla scheda ISTAT.

Il decesso deve essere avvenuto nel territorio del Comune.

Allegati:

1) Scheda ISTAT di morte rilasciata dal medico curante o dalla struttura in cui è avvenuto il decesso 
2) Certificato di accertamento del decesso del medico necroscopo 
3) Nulla osta rilasciato dalla Procura [in caso di morte violenta]

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
La dichiarazione di morte deve essere resa all'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso entro 24 ore dall'evento. 


Riferimenti Normativi:
1) Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" 
2) Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" 
3) Decreto Presidente della Repubblica 3 Novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127." 


Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Come Fare:
La denuncia di morte è obbligatoria per legge.

In caso di decesso presso un'abitazione privata la dichiarazione di morte deve essere resa all'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso entro 24 ore dall'evento.Tale dichiarazione compete a uno dei congiunti o a una persona convivente con il defunto, a un loro delegato o, in mancanza, a una persona informata del decesso, munito di scheda ISTAT e certificato necroscopico dopo le 15 ore dal decesso.
L'Ufficio provvede a formare l'atto e rilasciare il permesso di seppellimento e ad informare l'anagrafe per l'aggiornamento dei dati presenti nell'archivio o a comunicare il decesso al comune di residenza e al comune di nascita se diversi.

Nel caso in cui invece il decesso fosse avvenuto presso una struttura ospedaliera, casa di cura o altro Istituto, la dichiarazione di morte viene fatta dal Direttore dello stesso che trasmette poi d'ufficio all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune l'avviso di morte, unitamente alla scheda ISTAT.

Il decesso deve essere avvenuto nel territorio del Comune.

Allegati:

1) Scheda ISTAT di morte rilasciata dal medico curante o dalla struttura in cui è avvenuto il decesso 
2) Certificato di accertamento del decesso del medico necroscopo 
3) Nulla osta rilasciato dalla Procura [in caso di morte violenta]

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
La dichiarazione di morte deve essere resa all'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso entro 24 ore dall'evento. 


Riferimenti Normativi:
1) Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" 
2) Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" 
3) Decreto Presidente della Repubblica 3 Novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127." 


Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Come Fare:
La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino.
Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto "legittimo": la denuncia di nascita puó essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale": in tal caso la denuncia è fatta da un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono). 

La denuncia di nascita è resa da uno dei genitori (presentando i documenti di identità), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Puó essere resa entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o nel proprio comune di residenza oppure, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita. In quest'ultimo caso la dichiarazione è trasmessa all'ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al loro Comune di residenza.

Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre. 

Requisiti specifici: 

La denuncia di nascita puó essere resa:
1) per i genitori uniti in matrimonio:
- da uno dei due genitori o entrambi
- da un loro procuratore speciale (munito quindi di atto notarile)
- da medico/ostetrica che ha assistito al parto
- da persona che ha assistito al parto
2) per i genitori non uniti in matrimonio:
- dalla sola madre che intende riconoscere il figlio
- dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio
3) solo dal padre. 

Allegati?

1) Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto 
2) Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante. 
3) Carta d'identità valida o documento equipollente di entrambi i genitori (ai sensi dell'art.35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000) [per i genitori non residenti] 
4) Passaporto di entrambi i genitori (se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore) [per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità] 
5) Documentazione da cui risulti lo stato civile dei genitori (ad esempio il certificato di matrimonio) e accompagnati da un traduttore se non conoscono la lingua [solo per i genitori stranieri se coniugati] 



Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Come Fare:
La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino.
Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto "legittimo": la denuncia di nascita puó essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale": in tal caso la denuncia è fatta da un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono). 

La denuncia di nascita è resa da uno dei genitori (presentando i documenti di identità), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Puó essere resa entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o nel proprio comune di residenza oppure, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita. In quest'ultimo caso la dichiarazione è trasmessa all'ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al loro Comune di residenza.

Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre. 

Requisiti specifici: 

La denuncia di nascita puó essere resa:
1) per i genitori uniti in matrimonio:
- da uno dei due genitori o entrambi
- da un loro procuratore speciale (munito quindi di atto notarile)
- da medico/ostetrica che ha assistito al parto
- da persona che ha assistito al parto
2) per i genitori non uniti in matrimonio:
- dalla sola madre che intende riconoscere il figlio
- dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio
3) solo dal padre. 

Allegati?

1) Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto 
2) Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante. 
3) Carta d'identità valida o documento equipollente di entrambi i genitori (ai sensi dell'art.35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000) [per i genitori non residenti] 
4) Passaporto di entrambi i genitori (se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore) [per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità] 
5) Documentazione da cui risulti lo stato civile dei genitori (ad esempio il certificato di matrimonio) e accompagnati da un traduttore se non conoscono la lingua [solo per i genitori stranieri se coniugati] 



Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Come Fare:
Possono essere rilasciate dal Comune autentiche di fotocopie dette "copie conformi all'originale" di documenti emessi dalle pubbliche amministrazioni, oppure da soggetti privati se vengono inoltrate all'amministrazione. L'autenticazione di fotocopie di documenti puó essere effettuata anche dai funzionari competenti a ricevere la documentazione, dai cancellieri e dai notai. L'autentica di fotocopie di documenti puó essere fatta anche dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento, presso il quale è depositato. 

Chi puó richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune. Se chi richiede l'autentica è cittadino straniero extracomunitario residente, deve presentare il passaporto e il permesso di soggiorno. 

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona richiedente
3) Il documento in originale e la fotocopia che lo riproduce. Gli atti iscritti in lingua straniera devono essere prima tradotti in lingua italiana dal tribunale.

Informazioni specifiche:
Validità?

L'autentica della copia non ha scadenza, salvo la regolarizzazione e/o integrazione del bollo.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.

Tariffe - Costi:
In carta libera : 0,26 €In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €
Come Fare:
Possono essere rilasciate dal Comune autentiche di fotocopie dette "copie conformi all'originale" di documenti emessi dalle pubbliche amministrazioni, oppure da soggetti privati se vengono inoltrate all'amministrazione. L'autenticazione di fotocopie di documenti puó essere effettuata anche dai funzionari competenti a ricevere la documentazione, dai cancellieri e dai notai. L'autentica di fotocopie di documenti puó essere fatta anche dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento, presso il quale è depositato. 

Chi puó richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune. Se chi richiede l'autentica è cittadino straniero extracomunitario residente, deve presentare il passaporto e il permesso di soggiorno. 

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona richiedente
3) Il documento in originale e la fotocopia che lo riproduce. Gli atti iscritti in lingua straniera devono essere prima tradotti in lingua italiana dal tribunale.

Informazioni specifiche:
Validità?

L'autentica della copia non ha scadenza, salvo la regolarizzazione e/o integrazione del bollo.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.

Tariffe - Costi:
In carta libera : 0,26 €In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €
Come Fare:
Presso l'Ufficio Anagrafe del Comune è possibile l'autenticazione di firme, copie di documenti e la legalizzazione di fotografie. 

L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione da parte del dipendente addetto a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa sua identificazione.

Presso l'ufficio anagrafe del Comune, vengono autenticate le firme in calce a: 
- istanze e dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (esempio deleghe alla riscossione); 
- istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio presentate ai privati (esempio banche, assicurazioni).

L'autenticazione delle firme è riconosciuta dalla legge a notai, giudici di pace, cancellieri, collaboratori di cancelleria di Corti d'Appello e Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica, Segretari Generali, funzionari incaricati dal Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali, provinciali e di quartiere che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al Sindaco e al Presidente della Provincia. 

Iter procedurale: 

Occorre essere muniti di un documento d'identità. 
Chi si presenta privo di un documento di identità deve essere accompagnato da due persone maggiorenni, munite di valido documento di riconoscimento, che si rendano garanti della sua identità . 

Adempimenti a carico dell'interessato: 
- tabella dei documenti in carta libera
- il costo per le documentazioni in bollo 

A seconda dell'uso l'autenticazione è gratuita o soggetta all'imposta di bollo.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
1) Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 Tabella allegato B 
2) Decreto Presidente ella Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 



Tariffe - Costi:
In carta libera : 0,26 €In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €
Come Fare:
Presso l'Ufficio Anagrafe del Comune è possibile l'autenticazione di firme, copie di documenti e la legalizzazione di fotografie. 

L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione da parte del dipendente addetto a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa sua identificazione.

Presso l'ufficio anagrafe del Comune, vengono autenticate le firme in calce a: 
- istanze e dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (esempio deleghe alla riscossione); 
- istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio presentate ai privati (esempio banche, assicurazioni).

L'autenticazione delle firme è riconosciuta dalla legge a notai, giudici di pace, cancellieri, collaboratori di cancelleria di Corti d'Appello e Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica, Segretari Generali, funzionari incaricati dal Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali, provinciali e di quartiere che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al Sindaco e al Presidente della Provincia. 

Iter procedurale: 

Occorre essere muniti di un documento d'identità. 
Chi si presenta privo di un documento di identità deve essere accompagnato da due persone maggiorenni, munite di valido documento di riconoscimento, che si rendano garanti della sua identità . 

Adempimenti a carico dell'interessato: 
- tabella dei documenti in carta libera
- il costo per le documentazioni in bollo 

A seconda dell'uso l'autenticazione è gratuita o soggetta all'imposta di bollo.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
1) Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 Tabella allegato B 
2) Decreto Presidente ella Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 



Tariffe - Costi:
In carta libera : 0,26 €In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €
Come Fare:
Le autentiche delle foto servono a collegare l'immagine di una persona alle proprie generalità.

Chi puó richiederlo:

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune. Se chi richiede l'autentica è cittadino straniero extracomunitario residente, deve presentare il passaporto e il permesso di soggiorno. 

Documenti da presentare:

1) Un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. Se non si possiede un documento d'identità oppure è scaduto bisogna presentarsi con due testimoni con i documenti validi (per gli stranieri occorre il passaporto e il permesso di soggiorno in corso di validità). 
Se l'autentica di foto è richiesta per un minore, è necessaria la presenza del minore stesso e la presenza dei genitori forniti di documento valido. 

2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona richiedente

3) Foto a mezzo busto e a capo scoperto

Informazioni specifiche:
Validità?

L'autentica della fotografia non ha scadenza, salvo la regolarizzazione e/o integrazione del bollo.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento

Tempistica:
Rilascio immediato

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €
Come Fare:
Le autentiche delle foto servono a collegare l'immagine di una persona alle proprie generalità.

Chi puó richiederlo:

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune. Se chi richiede l'autentica è cittadino straniero extracomunitario residente, deve presentare il passaporto e il permesso di soggiorno. 

Documenti da presentare:

1) Un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. Se non si possiede un documento d'identità oppure è scaduto bisogna presentarsi con due testimoni con i documenti validi (per gli stranieri occorre il passaporto e il permesso di soggiorno in corso di validità). 
Se l'autentica di foto è richiesta per un minore, è necessaria la presenza del minore stesso e la presenza dei genitori forniti di documento valido. 

2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona richiedente

3) Foto a mezzo busto e a capo scoperto

Informazioni specifiche:
Validità?

L'autentica della fotografia non ha scadenza, salvo la regolarizzazione e/o integrazione del bollo.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento

Tempistica:
Rilascio immediato

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €
Come Fare:
E’ la pratica relativa al cambiamento di indirizzo nell’ambito del Comune di residenza.

Chi puó richiederlo?
La richiesta deve essere presentata dall'interessato o da un componente della sua famiglia purché maggiorenne (qualora si trasferisca l'intero nucleo) e deve essere effettuata mediante la presentazione di apposito modello reperibile in questa sezione web, presso lo sportello Comunale o sul sito internet del Ministero dell'Interno.

I cittadini potranno presentare la domanda non solo attraverso lo sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Documenti da presentare?
Il richiedente che consegna la domanda allo sportello comunale deve presentarsi con un documento d'identità, codice fiscale e, per i possessori di patente e di autovetture, con la patente e la carta di circolazione dei veicoli di proprietà.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
1) Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. 
2) Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (2) (1/circ). 
3) Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e Regolamenti in materia di documentazione amministrativa (Testo A) art. 75 e 76 
4) Legge 4 aprile 2012, n. 35

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Come Fare:
E’ la pratica relativa al cambiamento di indirizzo nell’ambito del Comune di residenza.

Chi puó richiederlo?
La richiesta deve essere presentata dall'interessato o da un componente della sua famiglia purché maggiorenne (qualora si trasferisca l'intero nucleo) e deve essere effettuata mediante la presentazione di apposito modello reperibile in questa sezione web, presso lo sportello Comunale o sul sito internet del Ministero dell'Interno.

I cittadini potranno presentare la domanda non solo attraverso lo sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Documenti da presentare?
Il richiedente che consegna la domanda allo sportello comunale deve presentarsi con un documento d'identità, codice fiscale e, per i possessori di patente e di autovetture, con la patente e la carta di circolazione dei veicoli di proprietà.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
1) Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. 
2) Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (2) (1/circ). 
3) Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e Regolamenti in materia di documentazione amministrativa (Testo A) art. 75 e 76 
4) Legge 4 aprile 2012, n. 35

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Descrizione:
Variazioni all'archivio della popolazione residente.

La cancellazione anagrafica puó avvenire per:

- morte, compresa la morte giudizialmente dichiarata:
- emigrazione presso un altro Comune italiano o all'estero, nonché per trasferimento del domicilio in altro Comune per le persone senza fissa dimora;
- irreperibilità accertata a seguito delle risultanze del censimento generale della popolazione, ovvero, quando a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati nel tempo, la persona sia risultata irreperibile.
Chiunque puó segnalare modifiche riguardanti il proprio nucleo famigliare, ovvero puó segnalare la mancanza della dimora abituale riguardante persone iscritte nel proprio o in altri nuclei famigliari.

Come Fare:
Adempimenti a carico dell'interessato?

Il richiedente cittadino non italiano, dovrà provvedere alla compilazione del modulo allegato per poter essere cancellato dall’anagrafe del comune di residenza per emigrazione all’estero. 

Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore a dodici mesi, puó dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, puó rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando il presente modello. In tal caso, il cittadino ha l’obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall’arrivo all’estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all’Aire (anagrafe degli italiani residenti all’estero). La cancellazione dal registro della popolazione residente (Apr) e l’iscrizione all’Aire, in tal caso, decorrono dalla data in cui l’interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al comune e saranno effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare.
Se entro un anno il comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all’Aire, sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.
Se invece la richiesta di iscrizione all’Aire viene presentata direttamente al Consolato, come consentito dalla vigente normativa, questa comporterà l’automatica cancellazione dal registro della popolazione residente. La cancellazione dall’Apr e l’iscrizione Aire saranno effettuate dal Comune entro due giorni dal ricevimento del modello consolare (Cons01) e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello stesso.

I cittadini potranno presentare il modulo debitamente compilato non solo attraverso lo sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
1) Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. 
2) Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (2) (1/circ). 
3) Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e Regolamenti in materia di documentazione amministrativa (Testo A) art. 75 e 76 
4) Legge 4 aprile 2012, n. 35



Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Descrizione:
Variazioni all'archivio della popolazione residente.

La cancellazione anagrafica puó avvenire per:

- morte, compresa la morte giudizialmente dichiarata:
- emigrazione presso un altro Comune italiano o all'estero, nonché per trasferimento del domicilio in altro Comune per le persone senza fissa dimora;
- irreperibilità accertata a seguito delle risultanze del censimento generale della popolazione, ovvero, quando a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati nel tempo, la persona sia risultata irreperibile.
Chiunque puó segnalare modifiche riguardanti il proprio nucleo famigliare, ovvero puó segnalare la mancanza della dimora abituale riguardante persone iscritte nel proprio o in altri nuclei famigliari.

Come Fare:
Adempimenti a carico dell'interessato?

Il richiedente cittadino non italiano, dovrà provvedere alla compilazione del modulo allegato per poter essere cancellato dall’anagrafe del comune di residenza per emigrazione all’estero. 

Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore a dodici mesi, puó dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, puó rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando il presente modello. In tal caso, il cittadino ha l’obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall’arrivo all’estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all’Aire (anagrafe degli italiani residenti all’estero). La cancellazione dal registro della popolazione residente (Apr) e l’iscrizione all’Aire, in tal caso, decorrono dalla data in cui l’interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al comune e saranno effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare.
Se entro un anno il comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all’Aire, sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.
Se invece la richiesta di iscrizione all’Aire viene presentata direttamente al Consolato, come consentito dalla vigente normativa, questa comporterà l’automatica cancellazione dal registro della popolazione residente. La cancellazione dall’Apr e l’iscrizione Aire saranno effettuate dal Comune entro due giorni dal ricevimento del modello consolare (Cons01) e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello stesso.

I cittadini potranno presentare il modulo debitamente compilato non solo attraverso lo sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
1) Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. 
2) Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (2) (1/circ). 
3) Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e Regolamenti in materia di documentazione amministrativa (Testo A) art. 75 e 76 
4) Legge 4 aprile 2012, n. 35



Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

A partire da lunedì 03
aprile 2018
 il Comune di Dronero rilascerà esclusivamente la Carta d'identità Elettronica.

La carta d'identità puó essere richiesta se il precedente documento è in scadenza, scaduto, smarrito,
rubato o deteriorato; non deve invece essere richiesta a seguito di cambio
indirizzo o residenza. 


Come Fare:
Il documento rappresenta l'identificazione personale di ogni cittadino

Chi puó richiederlo?

1) I cittadini italiani residenti nel comune, presentandosi personalmente presso l'ufficio anagrafe;

2) I cittadini italiani residenti all'estero presentandosi personalmente presso l'ufficio anagrafe;

3) I cittadini stranieri residenti nel Comune possono ottenere, con le stesse modalità dei cittadini italiani residenti, una carta d'identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.

Documenti da presentare?

1) Nuovo rilascio per i cittadini italiani maggiorenni:

una fotografia recente formato tessera su sfondo bianco

la carta scaduta o
in scadenza (in caso di smarrimento copia della denuncia)

e' consigliabile
portare con sé anche il codice fiscale o tessera sanitaria per rendere più
spedite le procedure per l'acquisizione dei dati.


2) Per i cittadini minorenni:
una fotografia recente formato tessera su sfondo bianco
la carta scaduta o in scadenza (in caso di smarrimento copia della denuncia)
e' consigliabile portare con sé anche il codice fiscale o tessera sanitaria per rendere più spedite le procedure per l'acquisizione dei dati.
-per essere valida per l'espatrio occorre anche la presenza dei genitori, anche non contestualmente, muniti di documento di identità non scaduto, che dichiarino che non esistono condizioni ostative all'espatrio del minore.
In caso di genitori divorziati/separati o naturali che non si presentino entrambi è necessario l'assenso per l'espatrio del Giudice tutelare. 

4) Sostituzione per deterioramento:
vecchia carta d'identità se ancora valida o scaduta da meno di un anno. In mancanza, altro valido documento di riconoscimento, se cioè l'interessato non è in possesso di nessun documento deve presentarsi con due testimoni maggiorenni muniti di documento di identità.

una fotografia recente formato tessera su sfondo bianco

e' consigliabile portare con sé anche il codice fiscale o tessera sanitaria per rendere più spedite le procedure per l'acquisizione dei dati.



5) Per smarrimento e furto:
- un documento di riconoscimento valido (in mancanza occorre la presenza di due persone maggiorenni munite di documento di identità valido che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato);

una fotografia recente formato tessera su sfondo bianco

la carta scaduta o in scadenza (in caso di smarrimento copia della denuncia)

e' consigliabile portare con sé anche il codice fiscale o tessera sanitaria per rendere più spedite le procedure per l'acquisizione dei dati.

- denuncia di furto o smarrimento rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza o dai Carabinieri.

Per gli stranieri oltre ai documenti di cui sopra, occorre il permesso di soggiorno aggiornato.


Informazioni specifiche:
Validità per l'espatrio: 

Per i maggiorenni la carta d'identità è valida per l'espatrio se gli stessi dichiarano di non trovarsi nelle stesse particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto; Per i minorenni dai 15 ai 18 anni e per gli interdetti, la carta d'identità puó essere resa valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori e del tutore (qualità che puó anche essere autocertificata) o con nulla osta del giudice tutelare; per minori di 14 anni, la carta d'identità puó riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, su una dichiarazione convalidata dalla Questura o dalle autorità consolari, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore è affidato.
Con la carta d'identità si puó espatriare nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Marocco (solo per chi vi si reca con viaggio organizzato), Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica Federale di Yugoslavia (Serbia e Montenegro), Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (solo per chi vi si reca con viaggio organizzato), Tunisia (solo per chi vi si reca con viaggio organizzato).

Validità: 

La carta d'identità ha una validità:

Minori di 3 anni: validità di 3 anni
Tra 3 e 18 anni: validità di 5 anni
18 anni in poi: validità di 10 anni

dalla data del rilascio oppure, se il documento d'identità è stato rilasciato dopo l'entrata in vigore del Decreto-legge 09 febbraio 2012, n. 5 art. 7, fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
Il rinnovo puó essere chiesto 180 giorni prima della scadenza.

Tempistica:
Il documento viene spedito dal Poligrafico dello Stato
all' indirizzo indicato dall' interessato in sede di rilascio della carta
entro sei giorni lavorativi dalla richiesta. 

Riferimenti Normativi:
R.D. 18 giugno 1931 n.773;
Decreto-legge 13 maggio 2011, n.70;
Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 art. 40;
Decreto-legge 09 febbraio 2012, n. 5 art. 7;

Tariffe - Costi:
Carta d'identità : 22,00

A partire da lunedì 03
aprile 2018
 il Comune di Dronero rilascerà esclusivamente la Carta d'identità Elettronica.

La carta d'identità puó essere richiesta se il precedente documento è in scadenza, scaduto, smarrito,
rubato o deteriorato; non deve invece essere richiesta a seguito di cambio
indirizzo o residenza. 


Come Fare:
Il documento rappresenta l'identificazione personale di ogni cittadino

Chi puó richiederlo?

1) I cittadini italiani residenti nel comune, presentandosi personalmente presso l'ufficio anagrafe;

2) I cittadini italiani residenti all'estero presentandosi personalmente presso l'ufficio anagrafe;

3) I cittadini stranieri residenti nel Comune possono ottenere, con le stesse modalità dei cittadini italiani residenti, una carta d'identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.

Documenti da presentare?

1) Nuovo rilascio per i cittadini italiani maggiorenni:

una fotografia recente formato tessera su sfondo bianco

la carta scaduta o
in scadenza (in caso di smarrimento copia della denuncia)

e' consigliabile
portare con sé anche il codice fiscale o tessera sanitaria per rendere più
spedite le procedure per l'acquisizione dei dati.


2) Per i cittadini minorenni:
una fotografia recente formato tessera su sfondo bianco
la carta scaduta o in scadenza (in caso di smarrimento copia della denuncia)
e' consigliabile portare con sé anche il codice fiscale o tessera sanitaria per rendere più spedite le procedure per l'acquisizione dei dati.
-per essere valida per l'espatrio occorre anche la presenza dei genitori, anche non contestualmente, muniti di documento di identità non scaduto, che dichiarino che non esistono condizioni ostative all'espatrio del minore.
In caso di genitori divorziati/separati o naturali che non si presentino entrambi è necessario l'assenso per l'espatrio del Giudice tutelare. 

4) Sostituzione per deterioramento:
vecchia carta d'identità se ancora valida o scaduta da meno di un anno. In mancanza, altro valido documento di riconoscimento, se cioè l'interessato non è in possesso di nessun documento deve presentarsi con due testimoni maggiorenni muniti di documento di identità.

una fotografia recente formato tessera su sfondo bianco

e' consigliabile portare con sé anche il codice fiscale o tessera sanitaria per rendere più spedite le procedure per l'acquisizione dei dati.



5) Per smarrimento e furto:
- un documento di riconoscimento valido (in mancanza occorre la presenza di due persone maggiorenni munite di documento di identità valido che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato);

una fotografia recente formato tessera su sfondo bianco

la carta scaduta o in scadenza (in caso di smarrimento copia della denuncia)

e' consigliabile portare con sé anche il codice fiscale o tessera sanitaria per rendere più spedite le procedure per l'acquisizione dei dati.

- denuncia di furto o smarrimento rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza o dai Carabinieri.

Per gli stranieri oltre ai documenti di cui sopra, occorre il permesso di soggiorno aggiornato.


Informazioni specifiche:
Validità per l'espatrio: 

Per i maggiorenni la carta d'identità è valida per l'espatrio se gli stessi dichiarano di non trovarsi nelle stesse particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto; Per i minorenni dai 15 ai 18 anni e per gli interdetti, la carta d'identità puó essere resa valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori e del tutore (qualità che puó anche essere autocertificata) o con nulla osta del giudice tutelare; per minori di 14 anni, la carta d'identità puó riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, su una dichiarazione convalidata dalla Questura o dalle autorità consolari, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore è affidato.
Con la carta d'identità si puó espatriare nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Marocco (solo per chi vi si reca con viaggio organizzato), Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica Federale di Yugoslavia (Serbia e Montenegro), Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (solo per chi vi si reca con viaggio organizzato), Tunisia (solo per chi vi si reca con viaggio organizzato).

Validità: 

La carta d'identità ha una validità:

Minori di 3 anni: validità di 3 anni
Tra 3 e 18 anni: validità di 5 anni
18 anni in poi: validità di 10 anni

dalla data del rilascio oppure, se il documento d'identità è stato rilasciato dopo l'entrata in vigore del Decreto-legge 09 febbraio 2012, n. 5 art. 7, fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
Il rinnovo puó essere chiesto 180 giorni prima della scadenza.

Tempistica:
Il documento viene spedito dal Poligrafico dello Stato
all' indirizzo indicato dall' interessato in sede di rilascio della carta
entro sei giorni lavorativi dalla richiesta. 

Riferimenti Normativi:
R.D. 18 giugno 1931 n.773;
Decreto-legge 13 maggio 2011, n.70;
Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 art. 40;
Decreto-legge 09 febbraio 2012, n. 5 art. 7;

Tariffe - Costi:
Carta d'identità : 22,00
Come Fare:
Il certificato di cittadinanza attesta la cittadinanza italiana del richiedente e puó essere sostituito dall'autocertificazione.

Chi puó richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità 6 mesi. Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €
Come Fare:
Il certificato di cittadinanza attesta la cittadinanza italiana del richiedente e puó essere sostituito dall'autocertificazione.

Chi puó richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità 6 mesi. Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €
Come Fare:
Il certificato di esistenza in vita attesta l'esistenza in vita del richiedente e puó essere sostituito dall'autocertificazione. 

Chi puó richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità 6 mesi. Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.


Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €
Come Fare:
Il certificato di esistenza in vita attesta l'esistenza in vita del richiedente e puó essere sostituito dall'autocertificazione. 

Chi puó richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità 6 mesi. Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.


Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €
Come Fare:
E’ il certificato che attesta la capacità elettorale del richiedente, cioè la sua qualità di elettore. Puó essere sostituito con l’autocertificazione.

Chi puó richiederlo?

Tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età e che non si trovino nelle seguenti condizioni: 
a) essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata; 
b) avere subìto l'interdizione dai pubblici uffici.

Documenti da presentare?

Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualsiasi momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €Gratuito (per uso elettorale) : 0,00 €
Come Fare:
E’ il certificato che attesta la capacità elettorale del richiedente, cioè la sua qualità di elettore. Puó essere sostituito con l’autocertificazione.

Chi puó richiederlo?

Tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età e che non si trovino nelle seguenti condizioni: 
a) essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata; 
b) avere subìto l'interdizione dai pubblici uffici.

Documenti da presentare?

Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualsiasi momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €Gratuito (per uso elettorale) : 0,00 €
Come Fare:
E' il certificato che attesta l'iscrizione del richiedente nelle liste elettorali del comune di residenza. Detto certificato è necessario per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale sia politica che amministrativa, e deve essere allegato alla lista dei candidati in sede di presentazione della stessa.
E' inoltre necessario in occasione della raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa, popolare e di presentazione delle candidature alle elezioni. 
Il certificato di iscrizione alle liste elettorali non è mai sostituibile con l'autocertificazione.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In carta libera : 0,26 €In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €
Come Fare:
E' il certificato che attesta l'iscrizione del richiedente nelle liste elettorali del comune di residenza. Detto certificato è necessario per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale sia politica che amministrativa, e deve essere allegato alla lista dei candidati in sede di presentazione della stessa.
E' inoltre necessario in occasione della raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa, popolare e di presentazione delle candidature alle elezioni. 
Il certificato di iscrizione alle liste elettorali non è mai sostituibile con l'autocertificazione.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In carta libera : 0,26 €In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €
Come Fare:
È il certificato con dati anagrafici della persona iscritta nella lista di leva e dati dell’iscrizione. 

Il certificato non si puó sostituire con l'autocertificazione.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Tempistica:
Il rilascio del certificato è immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €
Come Fare:
È il certificato con dati anagrafici della persona iscritta nella lista di leva e dati dell’iscrizione. 

Il certificato non si puó sostituire con l'autocertificazione.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Tempistica:
Il rilascio del certificato è immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €
Come Fare:
Il certificato di matrimonio attesta il luogo e la data di celebrazione del matrimonio e puó essere sostituito dall'autocertificazione. 

Si puó richiedere:
- nel comune dove è avvenuto il matrimonio o nel comune di residenza al momento del matrimonio
- nel comune di attuale residenza si puó ottenere con un certificato contestuale un anagrafico di matrimonio


Chi puó richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona:
1) che abbia contratto matrimonio religioso o civile nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato di matrimonio ha validità 6 mesi.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Come Fare:
Il certificato di matrimonio attesta il luogo e la data di celebrazione del matrimonio e puó essere sostituito dall'autocertificazione. 

Si puó richiedere:
- nel comune dove è avvenuto il matrimonio o nel comune di residenza al momento del matrimonio
- nel comune di attuale residenza si puó ottenere con un certificato contestuale un anagrafico di matrimonio


Chi puó richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona:
1) che abbia contratto matrimonio religioso o civile nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato di matrimonio ha validità 6 mesi.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Come Fare:
Il certificato di morte è il documento nel quale si attesta che un cittadino è deceduto in un dato giorno, e puó essere sostituito dall'autocertificazione. 

Chi puó richiederlo?

Qualunque persona che conosca i dati anagrafici e di morte della persona.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) I dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) della persona deceduta a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?
Il certificato di morte ha validità illimitata.


Dove si puó richiedere?
Nel Comune dove è avvenuto il decesso.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Consegna immediata.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Come Fare:
Il certificato di morte è il documento nel quale si attesta che un cittadino è deceduto in un dato giorno, e puó essere sostituito dall'autocertificazione. 

Chi puó richiederlo?

Qualunque persona che conosca i dati anagrafici e di morte della persona.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) I dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) della persona deceduta a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?
Il certificato di morte ha validità illimitata.


Dove si puó richiedere?
Nel Comune dove è avvenuto il decesso.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Consegna immediata.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Come Fare:
- Nati prima dell'entrata in vigore della legge 127/97 (in vigore dal 18.5.97)

Certificato di nascita: certifica il cognome, nome, data e luogo di nascita e numero dell'atto di nascita. Si puó ottenere sia nel Comune di nascita che nel Comune di residenza al momento della nascita. Nel Comune di attuale residenza, si puó ottenere con il certificato contestuale un anagrafico di nascita.

- Nati tra l'introduzione della legge 127/97 (cioè dopo il 18.5.97) e prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000. 

Certificato di nascita: certifica il cognome, nome, data e luogo di nascita, il comune della registrazione di nascita e numero dell'atto di nascita. Se la dichiarazione di nascita è stata resa presso il centro di nascita (direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura), si ottiene sempre nel Comune di residenza dei genitori e se la residenza di questi ultimi è diversa, nel comune di residenza della madre. Se la dichiarazione è stata resa dai genitori, nel comune di nascita si ottiene in quel comune o in quello di residenza. 

- Nati dopo l'introduzione della legge 127/97 (cioè dopo il 18.5.97) ed in seguito all’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000 (cioè dopo il 30.3.2001) 

Certificato di nascita: certifica il cognome, nome, data e luogo di nascita, comune della registrazione della nascita e numero dell'atto di nascita. 

Si puó ottenere:
- nel comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se la dichiarazione è resa in ospedale o se entrambi i genitori vi risiedono; 
- nel comune di residenza di entrambi i genitori o nel caso in cui non risiedono nello stesso comune in quello di residenza della madre. 


Chi puó richiederlo? 

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità illimitata.



Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
La consegna è immediata se la richiesta riguarda persone nate e residenti nel Comune. Differita se la richiesta riguarda persone non residenti ma nate nel Comune.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Come Fare:
- Nati prima dell'entrata in vigore della legge 127/97 (in vigore dal 18.5.97)

Certificato di nascita: certifica il cognome, nome, data e luogo di nascita e numero dell'atto di nascita. Si puó ottenere sia nel Comune di nascita che nel Comune di residenza al momento della nascita. Nel Comune di attuale residenza, si puó ottenere con il certificato contestuale un anagrafico di nascita.

- Nati tra l'introduzione della legge 127/97 (cioè dopo il 18.5.97) e prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000. 

Certificato di nascita: certifica il cognome, nome, data e luogo di nascita, il comune della registrazione di nascita e numero dell'atto di nascita. Se la dichiarazione di nascita è stata resa presso il centro di nascita (direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura), si ottiene sempre nel Comune di residenza dei genitori e se la residenza di questi ultimi è diversa, nel comune di residenza della madre. Se la dichiarazione è stata resa dai genitori, nel comune di nascita si ottiene in quel comune o in quello di residenza. 

- Nati dopo l'introduzione della legge 127/97 (cioè dopo il 18.5.97) ed in seguito all’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000 (cioè dopo il 30.3.2001) 

Certificato di nascita: certifica il cognome, nome, data e luogo di nascita, comune della registrazione della nascita e numero dell'atto di nascita. 

Si puó ottenere:
- nel comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se la dichiarazione è resa in ospedale o se entrambi i genitori vi risiedono; 
- nel comune di residenza di entrambi i genitori o nel caso in cui non risiedono nello stesso comune in quello di residenza della madre. 


Chi puó richiederlo? 

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità illimitata.



Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
La consegna è immediata se la richiesta riguarda persone nate e residenti nel Comune. Differita se la richiesta riguarda persone non residenti ma nate nel Comune.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Come Fare:
Il certificato di residenza attesta la residenza anagrafica del richiedente e puó essere sostituito dall'autocertificazione. 

Chi puó richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità 6 mesi. 
Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €
Come Fare:
Il certificato di residenza attesta la residenza anagrafica del richiedente e puó essere sostituito dall'autocertificazione. 

Chi puó richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità 6 mesi. 
Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €
Come Fare:
- Nati prima dell'entrata in vigore della legge 127/97 (in vigore dal 18.5.97)

Copia integrale dell'atto di nascita: è la copia conforme all'atto originale che riporta integralmente tutti i dati. Comprende tutte le annotazioni apposte sull'atto relative a matrimonio, adozione, cambio di nome e cognome, morte ecc. La copia integrale dell'atto di nascita, si ottiene solo nel comune di nascita, previa richiesta dell’interessato.

- Nati tra l'introduzione della legge 127/97 (cioè dopo il 18.5.97) e prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000. 

Copia integrale dell'atto di nascita: è la copia conforme all'atto originale che riporta integralmente tutti i dati. 
Comprende tutte le annotazioni apposte sull'atto relative a matrimonio, adozione, cambio di nome e cognome, morte ecc. 
La copia integrale di nascita si ottiene, solo nel Comune di residenza dei genitori e se diversa, nel comune di residenza della madre, se la dichiarazione è stata resa dai genitori nel comune di nascita, si ottiene in quel comune.

- Nati dopo l'introduzione della legge 127/97 (cioé dopo il 18.5.97) ed in seguito all’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000 (cioé dopo il 30.3.2001)

Copia integrale dell'atto di nascita: è la copia conforme all'atto originale che riporta integralmente tutti i dati. Comprende tutte le annotazioni apposte sull'atto relative a matrimonio, adozione, cambio di nome e cognome, morte ecc. 
Si puó ottenere: 
a) nel comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se la dichiarazione è resa in ospedale o se entrambi i genitori vi risiedono; 
b) nel comune di residenza di entrambi i genitori o nel caso in cui non risiedono nello stesso comune, in quello di residenza della madre, se nella dichiarazione resa in ospedale i genitori richiedano l’invio dell’atto nel proprio comune di residenza, oppure se hanno reso la dichiarazione direttamente presso il loro comune di residenza. 

Chi puó richiederlo:

L'interessato o chi abbia un interesse, previa presentazione di motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante. Trascorsi 70 anni dalla formazione dell'atto, la copia integrale puó essere richiesta da chiunque.

Documenti da presentare:

1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità illimitata.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
La consegna è immediata se la richiesta riguarda persone nate e residenti nel Comune. Differita se la richiesta riguarda persone non residenti ma nate nel Comune.

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Come Fare:
- Nati prima dell'entrata in vigore della legge 127/97 (in vigore dal 18.5.97)

Copia integrale dell'atto di nascita: è la copia conforme all'atto originale che riporta integralmente tutti i dati. Comprende tutte le annotazioni apposte sull'atto relative a matrimonio, adozione, cambio di nome e cognome, morte ecc. La copia integrale dell'atto di nascita, si ottiene solo nel comune di nascita, previa richiesta dell’interessato.

- Nati tra l'introduzione della legge 127/97 (cioè dopo il 18.5.97) e prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000. 

Copia integrale dell'atto di nascita: è la copia conforme all'atto originale che riporta integralmente tutti i dati. 
Comprende tutte le annotazioni apposte sull'atto relative a matrimonio, adozione, cambio di nome e cognome, morte ecc. 
La copia integrale di nascita si ottiene, solo nel Comune di residenza dei genitori e se diversa, nel comune di residenza della madre, se la dichiarazione è stata resa dai genitori nel comune di nascita, si ottiene in quel comune.

- Nati dopo l'introduzione della legge 127/97 (cioé dopo il 18.5.97) ed in seguito all’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000 (cioé dopo il 30.3.2001)

Copia integrale dell'atto di nascita: è la copia conforme all'atto originale che riporta integralmente tutti i dati. Comprende tutte le annotazioni apposte sull'atto relative a matrimonio, adozione, cambio di nome e cognome, morte ecc. 
Si puó ottenere: 
a) nel comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se la dichiarazione è resa in ospedale o se entrambi i genitori vi risiedono; 
b) nel comune di residenza di entrambi i genitori o nel caso in cui non risiedono nello stesso comune, in quello di residenza della madre, se nella dichiarazione resa in ospedale i genitori richiedano l’invio dell’atto nel proprio comune di residenza, oppure se hanno reso la dichiarazione direttamente presso il loro comune di residenza. 

Chi puó richiederlo:

L'interessato o chi abbia un interesse, previa presentazione di motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante. Trascorsi 70 anni dalla formazione dell'atto, la copia integrale puó essere richiesta da chiunque.

Documenti da presentare:

1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità illimitata.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
La consegna è immediata se la richiesta riguarda persone nate e residenti nel Comune. Differita se la richiesta riguarda persone non residenti ma nate nel Comune.

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Con Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018, sono state introdotte nell'ordinamento italiano "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento".

Cosa sono le D.A.T.

Le D.A.T. sono le disposizioni/indicazioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, puó esprimere in merito all'accettazione o al rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari. Ai fini della legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.

Chi puó fare le D.A.T.

Qualunque persona maggiorenne, capace di intendere e di volere.

Forma delle D.A.T.

Le D.A.T. possono essere redatte:

-  per atto pubblico (atto redatto da un notaio);

-  per scrittura privata autenticata;

-  per scrittura privata semplice consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza;

-  per scrittura privata consegnata presso le strutture sanitarie che abbiano adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale.

Il fiduciario

La legge prevede la possibilità, non l'obbligo, di nominare un fiduciario che sostituisca il disponente, divenuto incapace, nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria.  Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle D.A.T. o con atto separato, da allegarsi alle D.A.T.  E' a carico del disponente rilasciare al fiduciario copia delle D.A.T. Il fiduciario puó rinunciare alla nomina con atto scritto che e' comunicato al disponente. La nomina del fiduciario puó essere revocata dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. Nel caso in cui le D.A.T. non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, le stesse mantengono efficacia in merito alle volontà espresse del disponente. In caso di necessità, il Giudice Tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno che svolga i medesimi compiti.

Come fare per depositare le D.A.T. 

Il cittadino maggiorenne, residente nel Comune di DRONERO che intende depositare le proprie D.A.T. deve:

-  presentarsi personalmente presso l'Ufficio dello Stato Civile munito di un valido documento di identità;

-  consegnare all'ufficiale di stato civile l'originale delle proprie D.A.T. in plico sigillato. Il plico dovrà contenere, oltre alle D.A.T., copia fotostatica di un valido documento d'identità proprio e del fiduciario, se designato;

-  compilare e sottoscrivere in presenza dell'ufficiale di stato civile al momento della consegna delle D.A.T. la dichiarazione sostitutiva di atto notorietà con la quale il disponente dichiara di aver depositato il plico sigillato contenente le D.A.T. e, (in via facoltativa), di aver designato un fiduciario indicandone le generalità.

Al disponente viene rilasciata ricevuta dell'avvenuto deposito delle D.A.T.

Le D.A.T. vengono registrate e conservate a cura dell'Ufficio di Stato Civile.

La registrazione delle D.A.T. puó essere revocata dal disponente in qualunque momento, mediante ritiro del plico sigillato.

Il disponente puó modificare le proprie D.A.T. in qualunque momento mediante ritiro del plico sigillato precedentemente consegnato e provvedendo eventualmente al deposito di nuove D.A.T.

Le D.A.T. costituiscono atto personalissimo, PERTANTO l'ufficiale di Stato Civile non partecipa alla redazione delle D.A.T., non presta assistenza, né è tenuto a dare informazioni circa la redazione della stessa, né è a conoscenza di quanto dichiarato nelle D.A.T., dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna con particolare riguardo all'identità e alla residenza del disponente, e a riceverla.

Le D.A.T. sono esenti da qualsiasi tipo di imposta, tassa o diritto.

Le modalità secondo le quali le D.A.T. possono/devono essere fornite alle strutture sanitarie interessate verranno indicate solo a seguito dell'emanazione del Decreto del Ministro della salute così come previsto dall'art.1,comma 419, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 -legge di bilancio 2018.


Per maggiori informazioni http://www.salute.gov.it/portale/dat/homeDat.jsp

Con Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018, sono state introdotte nell'ordinamento italiano "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento".

Cosa sono le D.A.T.

Le D.A.T. sono le disposizioni/indicazioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, puó esprimere in merito all'accettazione o al rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari. Ai fini della legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.

Chi puó fare le D.A.T.

Qualunque persona maggiorenne, capace di intendere e di volere.

Forma delle D.A.T.

Le D.A.T. possono essere redatte:

-  per atto pubblico (atto redatto da un notaio);

-  per scrittura privata autenticata;

-  per scrittura privata semplice consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza;

-  per scrittura privata consegnata presso le strutture sanitarie che abbiano adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale.

Il fiduciario

La legge prevede la possibilità, non l'obbligo, di nominare un fiduciario che sostituisca il disponente, divenuto incapace, nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria.  Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle D.A.T. o con atto separato, da allegarsi alle D.A.T.  E' a carico del disponente rilasciare al fiduciario copia delle D.A.T. Il fiduciario puó rinunciare alla nomina con atto scritto che e' comunicato al disponente. La nomina del fiduciario puó essere revocata dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. Nel caso in cui le D.A.T. non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, le stesse mantengono efficacia in merito alle volontà espresse del disponente. In caso di necessità, il Giudice Tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno che svolga i medesimi compiti.

Come fare per depositare le D.A.T. 

Il cittadino maggiorenne, residente nel Comune di DRONERO che intende depositare le proprie D.A.T. deve:

-  presentarsi personalmente presso l'Ufficio dello Stato Civile munito di un valido documento di identità;

-  consegnare all'ufficiale di stato civile l'originale delle proprie D.A.T. in plico sigillato. Il plico dovrà contenere, oltre alle D.A.T., copia fotostatica di un valido documento d'identità proprio e del fiduciario, se designato;

-  compilare e sottoscrivere in presenza dell'ufficiale di stato civile al momento della consegna delle D.A.T. la dichiarazione sostitutiva di atto notorietà con la quale il disponente dichiara di aver depositato il plico sigillato contenente le D.A.T. e, (in via facoltativa), di aver designato un fiduciario indicandone le generalità.

Al disponente viene rilasciata ricevuta dell'avvenuto deposito delle D.A.T.

Le D.A.T. vengono registrate e conservate a cura dell'Ufficio di Stato Civile.

La registrazione delle D.A.T. puó essere revocata dal disponente in qualunque momento, mediante ritiro del plico sigillato.

Il disponente puó modificare le proprie D.A.T. in qualunque momento mediante ritiro del plico sigillato precedentemente consegnato e provvedendo eventualmente al deposito di nuove D.A.T.

Le D.A.T. costituiscono atto personalissimo, PERTANTO l'ufficiale di Stato Civile non partecipa alla redazione delle D.A.T., non presta assistenza, né è tenuto a dare informazioni circa la redazione della stessa, né è a conoscenza di quanto dichiarato nelle D.A.T., dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna con particolare riguardo all'identità e alla residenza del disponente, e a riceverla.

Le D.A.T. sono esenti da qualsiasi tipo di imposta, tassa o diritto.

Le modalità secondo le quali le D.A.T. possono/devono essere fornite alle strutture sanitarie interessate verranno indicate solo a seguito dell'emanazione del Decreto del Ministro della salute così come previsto dall'art.1,comma 419, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 -legge di bilancio 2018.


Per maggiori informazioni http://www.salute.gov.it/portale/dat/homeDat.jsp

Come Fare:
La denuncia di morte è una comunicazione obbligatoria del decesso di una persona presso il Comune dove è avvenuto l'evento. 

Chi puó richiederlo?

Il coniuge, la persona convivente con il defunto, un loro delegato o una persona informata del decesso. Per prassi, il personale delle onoranze funebri si incarica di effettuare la denuncia.

Informazioni specifiche:
Casi particolari:

1) Morte in ospedale o in casa di cura: provvedono alla denuncia di morte ed alle certificazioni le direzioni amministrative e sanitarie.
2) L'ufficiale di stato civile rilascerà l'autorizzazione al seppellimento solo dopo 24 ore dal decesso salvo casi particolari enunciati dal medico necroscopo. In caso di morte violenta la documentazione rilasciata dall'ospedale deve essere accompagnata dal nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
Deve avvenire entro 24 ore dal decesso.

Tempistica:
Immediati

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Come Fare:
La denuncia di morte è una comunicazione obbligatoria del decesso di una persona presso il Comune dove è avvenuto l'evento. 

Chi puó richiederlo?

Il coniuge, la persona convivente con il defunto, un loro delegato o una persona informata del decesso. Per prassi, il personale delle onoranze funebri si incarica di effettuare la denuncia.

Informazioni specifiche:
Casi particolari:

1) Morte in ospedale o in casa di cura: provvedono alla denuncia di morte ed alle certificazioni le direzioni amministrative e sanitarie.
2) L'ufficiale di stato civile rilascerà l'autorizzazione al seppellimento solo dopo 24 ore dal decesso salvo casi particolari enunciati dal medico necroscopo. In caso di morte violenta la documentazione rilasciata dall'ospedale deve essere accompagnata dal nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
Deve avvenire entro 24 ore dal decesso.

Tempistica:
Immediati

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente all' Ufficio dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino. Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto "figlio nato nel matrimonio": la denuncia di nascita puó essere fatta indistintamente da uno dei genitori. Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "figlio nato fuori del matrimonio": in tal caso la denuncia è fatta da un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono).
Con Sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016 e la Circolare del Ministero dell'Interno n. 1/2017 è possibile attribuire il doppio cognome ai figli.

La denuncia di nascita è resa da uno dei genitori (presentando i documenti di identità), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. 

Puó essere resa entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o nel proprio comune di residenza oppure, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita. 

In quest'ultimo caso la dichiarazione è trasmessa all'ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al loro Comune di residenza. 

Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre. 


Documenti da allegare: 
1) Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto 
2) Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante. 
3) Carta d'identità valida o documento equipollente di entrambi i genitori (ai sensi dell'art.35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000) [per i genitori non residenti] 
4) Passaporto di entrambi i genitori (se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore) [per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità] 
5) Documentazione da cui risulti lo stato civile dei genitori (ad esempio il certificato di matrimonio) e accompagnati da un traduttore se non conoscono la lingua [solo per i genitori stranieri se coniugati].

Nel caso in cui i genitori intendano attribuire il doppio cognome al figlio nato fuori dal matrimonio (filiazione naturale)  dovranno presentarsi personalmente e congiuntamente davanti all'Ufficiale dello Stato Civile, al fine di rendere le dovute dichiarazioni.

Nel caso in cui si tratti di figlio nato nel matrimonio, la dichirazione potrà essere resta indistintamente da un solo genitore previo assenso da parte di quello che non si presenta, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Legge N. 219/2012 D.Lgs. N. 154/2013 - Entrato in vigore il 07/02/2014 D.P.R. N. 396/2000
La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente all' Ufficio dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino. Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto "figlio nato nel matrimonio": la denuncia di nascita puó essere fatta indistintamente da uno dei genitori. Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "figlio nato fuori del matrimonio": in tal caso la denuncia è fatta da un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono).
Con Sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016 e la Circolare del Ministero dell'Interno n. 1/2017 è possibile attribuire il doppio cognome ai figli.

La denuncia di nascita è resa da uno dei genitori (presentando i documenti di identità), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. 

Puó essere resa entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o nel proprio comune di residenza oppure, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita. 

In quest'ultimo caso la dichiarazione è trasmessa all'ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al loro Comune di residenza. 

Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre. 


Documenti da allegare: 
1) Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto 
2) Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante. 
3) Carta d'identità valida o documento equipollente di entrambi i genitori (ai sensi dell'art.35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000) [per i genitori non residenti] 
4) Passaporto di entrambi i genitori (se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore) [per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità] 
5) Documentazione da cui risulti lo stato civile dei genitori (ad esempio il certificato di matrimonio) e accompagnati da un traduttore se non conoscono la lingua [solo per i genitori stranieri se coniugati].

Nel caso in cui i genitori intendano attribuire il doppio cognome al figlio nato fuori dal matrimonio (filiazione naturale)  dovranno presentarsi personalmente e congiuntamente davanti all'Ufficiale dello Stato Civile, al fine di rendere le dovute dichiarazioni.

Nel caso in cui si tratti di figlio nato nel matrimonio, la dichirazione potrà essere resta indistintamente da un solo genitore previo assenso da parte di quello che non si presenta, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Legge N. 219/2012 D.Lgs. N. 154/2013 - Entrato in vigore il 07/02/2014 D.P.R. N. 396/2000
Come Fare:
E' una dichiarazione che il cittadino rilascia sotto la propria responsabilità circa stati, fatti o qualità personali di cui è a conoscenza.

Chi puó richiederlo?

Le persone maggiorenni.

Documenti da presentare?

Il richiedente deve presentarsi con il proprio documento di identità presso gli uffici anagrafici.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualsiasi momento

Tempistica:
Rilascio immediato

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
16,52 EURO (16,00 MARCA DA BOLLO +0.52 DIRITTI SEGRETERIA)
Come Fare:
E' una dichiarazione che il cittadino rilascia sotto la propria responsabilità circa stati, fatti o qualità personali di cui è a conoscenza.

Chi puó richiederlo?

Le persone maggiorenni.

Documenti da presentare?

Il richiedente deve presentarsi con il proprio documento di identità presso gli uffici anagrafici.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualsiasi momento

Tempistica:
Rilascio immediato

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
16,52 EURO (16,00 MARCA DA BOLLO +0.52 DIRITTI SEGRETERIA)
Come Fare:
È il certificato che dimostra la propria posizione: arruolato, rivedibile, riformato, dispensato, esonerato, alle armi, congedato.
Riporta: dati anagrafici della persona iscritta nella lista di leva, dati della classe di appartenenza, esito della visita psico-fisica attitudinale.

È sostituibile con l’autocertificazione. 


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Tariffe - Costi:
In carta libera : 0,26 €
Come Fare:
È il certificato che dimostra la propria posizione: arruolato, rivedibile, riformato, dispensato, esonerato, alle armi, congedato.
Riporta: dati anagrafici della persona iscritta nella lista di leva, dati della classe di appartenenza, esito della visita psico-fisica attitudinale.

È sostituibile con l’autocertificazione. 


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Tariffe - Costi:
In carta libera : 0,26 €
Come Fare:
L'estratto di matrimonio attesta luogo, data di celebrazione del matrimonio e le eventuali annotazioni: regime patrimoniale dei coniugi, ricorso per separazione personale, provvedimento di separazione personale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili. Puó essere sostituito dall'autocertificazione.

Chi puó richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona:
1) che abbia contratto matrimonio religioso o civile nel Comune.
2) che abbia contratto matrimonio all'estero e trascritto, per residenza di uno degli sposi, nel Comune. 

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome e cognome dei coniugi, data di matrimonio delle persone a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato di matrimonio ha validità 6 mesi.
Se allo scadere dei sei mesi le informazioni in esso contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo in fondo al certificato stesso senza l'obbligo di autenticare la firma.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Come Fare:
L'estratto di matrimonio attesta luogo, data di celebrazione del matrimonio e le eventuali annotazioni: regime patrimoniale dei coniugi, ricorso per separazione personale, provvedimento di separazione personale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili. Puó essere sostituito dall'autocertificazione.

Chi puó richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona:
1) che abbia contratto matrimonio religioso o civile nel Comune.
2) che abbia contratto matrimonio all'estero e trascritto, per residenza di uno degli sposi, nel Comune. 

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome e cognome dei coniugi, data di matrimonio delle persone a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato di matrimonio ha validità 6 mesi.
Se allo scadere dei sei mesi le informazioni in esso contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo in fondo al certificato stesso senza l'obbligo di autenticare la firma.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Come Fare:
L'estratto di morte attesta luogo, data del decesso ed eventuali annotazioni: l'ora del decesso, la residenza del deceduto, eventuale coniugazione o vedovanza. 
Puó essere sostituito dall'autocertificazione. 

Chi puó richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona. 

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) I dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) della persona deceduta a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

L'estratto di morte ha validità illimitata.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Consegna immediata.

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Come Fare:
L'estratto di morte attesta luogo, data del decesso ed eventuali annotazioni: l'ora del decesso, la residenza del deceduto, eventuale coniugazione o vedovanza. 
Puó essere sostituito dall'autocertificazione. 

Chi puó richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona. 

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) I dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) della persona deceduta a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

L'estratto di morte ha validità illimitata.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Consegna immediata.

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Come Fare:
- Nati prima dell'entrata in vigore della legge 127/97 (in vigore dal 18.5.97)

Estratto di nascita: certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita, numero dell' atto ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio, decesso ecc.). Possono inoltre essere indicate le generalità dei genitori su richiesta dell'interessato. L'estratto di nascita, si ottiene solo nel comune di nascita. Puó essere rilasciato anche su modello internazionale (plurilingue) previa richiesta dell'interessato.

- Nati tra l'introduzione della legge 127/97 (cioè dopo il 18.5.97) e prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000

Estratto di nascita: certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita, comune di registrazione della nascita, numero dell’atto ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio, decesso ecc.).
Possono inoltre essere indicate le generalità dei genitori su richiesta dell'interessato. 
L’estratto si ottiene, solo nel Comune di residenza dei genitori e se diversa, nel comune di residenza della madre se la dichiarazione di nascita è stata resa presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura. L'estratto di nascita puó essere rilasciato anche su modello internazionale (plurilingue) previa richiesta dell'interessato o di un familiare. 

- Nati dopo l'introduzione della legge 127/97 (cioé dopo il 18.5.97) ed in seguito all’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000 (cioé dopo il 30.3.2001) 

Estratto di nascita: certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita, comune di registrazione della nascita, numero dell' atto ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio, decesso ecc.). 
Possono inoltre essere indicate le generalità dei genitori su richiesta dell'interessato o di un familiare. 
L'estratto di nascita puó essere rilasciato anche su modello internazionale (plurilingue) previa richiesta dell'interessato o di un familiare. 

Si puó ottenere: 
a) nel Comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se la dichiarazione è resa in ospedale o se entrambi i genitori i vi risiedono; 
b) nel comune di residenza di entrambi i genitori o nel caso in cui non risiedono nello stesso comune, in quello di residenza della madre, se nella dichiarazione resa in ospedale i genitori richiedano l’invio dell’atto nel proprio comune di residenza oppure se hanno reso la dichiarazione direttamente presso il loro comune di residenza. 

Chi puó richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità illimitata.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento

Tempistica:
La consegna è immediata se la richiesta riguarda persone nate e residenti nel Comune. Differita se la richiesta riguarda persone non residenti ma nate nel Comune.

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Come Fare:
- Nati prima dell'entrata in vigore della legge 127/97 (in vigore dal 18.5.97)

Estratto di nascita: certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita, numero dell' atto ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio, decesso ecc.). Possono inoltre essere indicate le generalità dei genitori su richiesta dell'interessato. L'estratto di nascita, si ottiene solo nel comune di nascita. Puó essere rilasciato anche su modello internazionale (plurilingue) previa richiesta dell'interessato.

- Nati tra l'introduzione della legge 127/97 (cioè dopo il 18.5.97) e prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000

Estratto di nascita: certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita, comune di registrazione della nascita, numero dell’atto ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio, decesso ecc.).
Possono inoltre essere indicate le generalità dei genitori su richiesta dell'interessato. 
L’estratto si ottiene, solo nel Comune di residenza dei genitori e se diversa, nel comune di residenza della madre se la dichiarazione di nascita è stata resa presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura. L'estratto di nascita puó essere rilasciato anche su modello internazionale (plurilingue) previa richiesta dell'interessato o di un familiare. 

- Nati dopo l'introduzione della legge 127/97 (cioé dopo il 18.5.97) ed in seguito all’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000 (cioé dopo il 30.3.2001) 

Estratto di nascita: certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita, comune di registrazione della nascita, numero dell' atto ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio, decesso ecc.). 
Possono inoltre essere indicate le generalità dei genitori su richiesta dell'interessato o di un familiare. 
L'estratto di nascita puó essere rilasciato anche su modello internazionale (plurilingue) previa richiesta dell'interessato o di un familiare. 

Si puó ottenere: 
a) nel Comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se la dichiarazione è resa in ospedale o se entrambi i genitori i vi risiedono; 
b) nel comune di residenza di entrambi i genitori o nel caso in cui non risiedono nello stesso comune, in quello di residenza della madre, se nella dichiarazione resa in ospedale i genitori richiedano l’invio dell’atto nel proprio comune di residenza oppure se hanno reso la dichiarazione direttamente presso il loro comune di residenza. 

Chi puó richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità illimitata.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento

Tempistica:
La consegna è immediata se la richiesta riguarda persone nate e residenti nel Comune. Differita se la richiesta riguarda persone non residenti ma nate nel Comune.

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

INFORMAZIONI GENERALI
Per essere designati Presidenti di seggio elettorale è necessario essere iscritti in apposito albo tenuto dalla Corte d'Appello.
L'iscrizione avviene sulla base di una richiesta formulata dal soggetto, da formularsi nel mese di ottobre di ciascun anno, al quale sono richiesti i seguenti requisiti: 
. cittadinanza italiana;
. iscrizione nelle liste elettorali;
. possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Non possono svolgere le funzioni di presidente:
. chi ha superato il settantesimo anno di età;
. i dipendenti del Ministero dell'interno, dei Trasporti, di Poste Italiane S.p.A;
. gli appartenenti alle Forze armate in servizio (il divieto riguarda anche gli appartenenti alla Polizia di stato);
. i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
. i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
. i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Il soggetto iscritto all'Albo puó altresì chiedere la cancellazione dall'albo, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
COSA SERVE
Domanda di iscrizione, con gli estremi del titolo di studio conseguito, oppure domanda di cancellazione.
QUANDO
Dal 1 ottobre al 31 ottobre di ogni anno per quanto riguarda l'iscrizione.
Entro il 31 dicembre per le domande di cancellazione.
DOVE
Per tutte le informazioni e gli adempimenti è possibile rivolgersi all'ufficio elettorale, tenendo conto delle scadenze sopra indicate.
NOTE
L'iscrizione dura fino a quando l'interessato non chiede di essere cancellato o fino alla perdita dei requisiti richiesti.


INFORMAZIONI GENERALI
Per essere designati Presidenti di seggio elettorale è necessario essere iscritti in apposito albo tenuto dalla Corte d'Appello.
L'iscrizione avviene sulla base di una richiesta formulata dal soggetto, da formularsi nel mese di ottobre di ciascun anno, al quale sono richiesti i seguenti requisiti: 
. cittadinanza italiana;
. iscrizione nelle liste elettorali;
. possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Non possono svolgere le funzioni di presidente:
. chi ha superato il settantesimo anno di età;
. i dipendenti del Ministero dell'interno, dei Trasporti, di Poste Italiane S.p.A;
. gli appartenenti alle Forze armate in servizio (il divieto riguarda anche gli appartenenti alla Polizia di stato);
. i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
. i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
. i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Il soggetto iscritto all'Albo puó altresì chiedere la cancellazione dall'albo, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
COSA SERVE
Domanda di iscrizione, con gli estremi del titolo di studio conseguito, oppure domanda di cancellazione.
QUANDO
Dal 1 ottobre al 31 ottobre di ogni anno per quanto riguarda l'iscrizione.
Entro il 31 dicembre per le domande di cancellazione.
DOVE
Per tutte le informazioni e gli adempimenti è possibile rivolgersi all'ufficio elettorale, tenendo conto delle scadenze sopra indicate.
NOTE
L'iscrizione dura fino a quando l'interessato non chiede di essere cancellato o fino alla perdita dei requisiti richiesti.

Albo degli scrutatori

INFORMAZIONI

Per essere designati scrutatori presso i seggi
elettorali è necessario essere iscritto in apposito albo tenuto dal Comune,
formulando a tal fine apposita istanza.

L’iscrizione avviene infatti sulla base di una
richiesta formulata dal soggetto, nei mesi di ottobre e novembre di ciascun
anno. Al richiedente sono richiesti i seguenti requisiti:


  • cittadinanza italiana;

  • iscrizione nelle liste
    elettorali;

  • possesso del titolo di studio almeno
    della scuola dell’obbligo.



Non possono svolgere le funzioni di scrutatore:


  • i dipendenti del Ministero
    dell’interno, dei Trasporti, di Poste Italiane S.p.A;

  • gli appartenenti alle Forze
    armate in servizio (il divieto riguarda anche gli appartenenti alla
    Polizia di stato);

  • i medici provinciali, gli
    ufficiali sanitari e i medici condotti;

  • i segretari comunali e i
    dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli
    uffici elettorali comunali;

  • i candidati alle elezioni per
    le quali si svolge la votazione.



Il soggetto iscritto all’Albo degli scrutatori puó
richiedere la cancellazione formulando apposita richiesta, la quale puó essere
accolta solo per gravi, giustificati e comprovati motivi.

COSA SERVE

Per richiedere l’iscrizione occorre presentare un’apposita
domanda. Tale richiesta va formulata nel periodo tra il 1 ottobre e il 30
novembre, indicando gli estremi del conseguimento del titolo di studio.

Per richiedere la cancellazione, invece, occorre
formulare la richiesta di cancellazione che riporti i gravi, giustificati e
comprovati motivi per i quali si chiede l’eliminazione dall’Albo. Tale
richiesta puó essere formulata in qualsiasi momento dell’anno.

DOVE

Per tutte le informazioni e gli adempimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio elettorale, tenendo conto delle scadenze sopra indicate.

NOTE

L’iscrizione dura fino a quando l’interessato non
chiede di essere cancellato o fino alla perdita dei requisiti richiesti.

Albo degli scrutatori

INFORMAZIONI

Per essere designati scrutatori presso i seggi
elettorali è necessario essere iscritto in apposito albo tenuto dal Comune,
formulando a tal fine apposita istanza.

L’iscrizione avviene infatti sulla base di una
richiesta formulata dal soggetto, nei mesi di ottobre e novembre di ciascun
anno. Al richiedente sono richiesti i seguenti requisiti:


  • cittadinanza italiana;

  • iscrizione nelle liste
    elettorali;

  • possesso del titolo di studio almeno
    della scuola dell’obbligo.



Non possono svolgere le funzioni di scrutatore:


  • i dipendenti del Ministero
    dell’interno, dei Trasporti, di Poste Italiane S.p.A;

  • gli appartenenti alle Forze
    armate in servizio (il divieto riguarda anche gli appartenenti alla
    Polizia di stato);

  • i medici provinciali, gli
    ufficiali sanitari e i medici condotti;

  • i segretari comunali e i
    dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli
    uffici elettorali comunali;

  • i candidati alle elezioni per
    le quali si svolge la votazione.



Il soggetto iscritto all’Albo degli scrutatori puó
richiedere la cancellazione formulando apposita richiesta, la quale puó essere
accolta solo per gravi, giustificati e comprovati motivi.

COSA SERVE

Per richiedere l’iscrizione occorre presentare un’apposita
domanda. Tale richiesta va formulata nel periodo tra il 1 ottobre e il 30
novembre, indicando gli estremi del conseguimento del titolo di studio.

Per richiedere la cancellazione, invece, occorre
formulare la richiesta di cancellazione che riporti i gravi, giustificati e
comprovati motivi per i quali si chiede l’eliminazione dall’Albo. Tale
richiesta puó essere formulata in qualsiasi momento dell’anno.

DOVE

Per tutte le informazioni e gli adempimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio elettorale, tenendo conto delle scadenze sopra indicate.

NOTE

L’iscrizione dura fino a quando l’interessato non
chiede di essere cancellato o fino alla perdita dei requisiti richiesti.

Come Fare:
E’ la pratica relativa all’inserimento nell’elenco anagrafico del Comune in cui si decide di porre la propria residenza.

Chi puó richiederlo?

La richiesta deve essere presentata dall'interessato o da un componente della sua famiglia purché maggiorenne (qualora si trasferisca l'intero nucleo) e deve essere effettuata mediante la presentazione di apposito modello reperibile in questa sezione web, presso lo sportello Comunale o sul sito internet del Ministero dell'Interno.
I cittadini potranno presentare la domanda non solo attraverso lo sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.


Documenti da presentare?
Il richiedente che consegna la domanda allo sportello comunale deve presentarsi con un documento d'identità, codice fiscale e, per i possessori di patente e di autovetture, con la patente e la carta di circolazione dei veicoli di proprietà.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
1) Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. 
2) Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (2) (1/circ). 
3) Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e Regolamenti in materia di documentazione amministrativa (Testo A) art. 75 e 76 
4) Legge 4 aprile 2012, n. 35

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
Come Fare:
E’ la pratica relativa all’inserimento nell’elenco anagrafico del Comune in cui si decide di porre la propria residenza.

Chi puó richiederlo?

La richiesta deve essere presentata dall'interessato o da un componente della sua famiglia purché maggiorenne (qualora si trasferisca l'intero nucleo) e deve essere effettuata mediante la presentazione di apposito modello reperibile in questa sezione web, presso lo sportello Comunale o sul sito internet del Ministero dell'Interno.
I cittadini potranno presentare la domanda non solo attraverso lo sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.


Documenti da presentare?
Il richiedente che consegna la domanda allo sportello comunale deve presentarsi con un documento d'identità, codice fiscale e, per i possessori di patente e di autovetture, con la patente e la carta di circolazione dei veicoli di proprietà.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
1) Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. 
2) Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (2) (1/circ). 
3) Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e Regolamenti in materia di documentazione amministrativa (Testo A) art. 75 e 76 
4) Legge 4 aprile 2012, n. 35

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €
E' un documento che riporta gli eventi di stato civile (matrimonio, nascita figli, morte) che riguardano i componenti della famiglia. Viene rilasciato su richiesta degli interessati e costantemente aggiornato secondo il mutare della situazione famigliare.

Gli sposi, al momento della celebrazione del matrimonio (in caso di matrimonio civile), oppure successivamente, dopo la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri di stato civile, possono fare richiesta del libretto di famiglia internazionale, sempre e solo all'Ufficio dello Stato Civile del Comune in cui è stato iscritto oppure trascritto il matrimonio. Tale libretto NON PUO' ESSERE RILASCIATO nel caso in cui siano intervenuti separazione di fatto o legale, divorzio o decesso di uno dei coniugi. Puó essere richiesto anche tramite il Consolato Italiano del paese in cui il cittadino risiede. 
Il Libretto di famiglia internazionale puó essere presentato in sostituzione dei certificati che esso contiene ed è valido nei seguenti paesi: Germania, Austria, Belgio, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svizzera e Turchia.
Qualora dovesse essere utilizzato in un Paese che non ha aderito alla Convenzione di Parigi del 12.09.1974, che ha istituito il libretto, questo sarà oggetto di legalizzazione e/o apostilla, secondo la legislazione vigente in materia.
Nel caso in cui si verificasse un cambiamento nello stato civile delle persone componenti la famiglia, i titolari del libretto hanno l'obbligo di aggiornarlo.


Informazioni specifiche:
Per i cittadini stranieri è necessaria l’esibizione del permesso di soggiorno. Se il permesso di soggiorno è scaduto è necessario presentarlo insieme alla ricevuta di rinnovo. Senza questi documenti non si puó ottenere quanto richiesto (legge 15/7/2009 n. 94).

Riferimenti Normativi:
DPR 3.11.2000, n. 396 - articolo 2, comma 12, della legge 15.05.1997 n. 127. 
D.M. interno 2.6.1979. Modificazione al D. M. 18.10.1978, concernente istituzione l.i.famiglia in esecuzione dell’art. 3, legge 8.07.1977, n. 487. 
D.M. interno 18.10.1978. Istituzione del libretto internazionale di famiglia - art. 3 della L. 8.07.1977, n. 487, 
Legge 8.7.1977, n. 487. 
Convenzione di Parigi del 12.9.1974. Convetion créant un livret de famille international.


DIRITTI DI SEGRETERIA : 0,26 €
E' un documento che riporta gli eventi di stato civile (matrimonio, nascita figli, morte) che riguardano i componenti della famiglia. Viene rilasciato su richiesta degli interessati e costantemente aggiornato secondo il mutare della situazione famigliare.

Gli sposi, al momento della celebrazione del matrimonio (in caso di matrimonio civile), oppure successivamente, dopo la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri di stato civile, possono fare richiesta del libretto di famiglia internazionale, sempre e solo all'Ufficio dello Stato Civile del Comune in cui è stato iscritto oppure trascritto il matrimonio. Tale libretto NON PUO' ESSERE RILASCIATO nel caso in cui siano intervenuti separazione di fatto o legale, divorzio o decesso di uno dei coniugi. Puó essere richiesto anche tramite il Consolato Italiano del paese in cui il cittadino risiede. 
Il Libretto di famiglia internazionale puó essere presentato in sostituzione dei certificati che esso contiene ed è valido nei seguenti paesi: Germania, Austria, Belgio, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svizzera e Turchia.
Qualora dovesse essere utilizzato in un Paese che non ha aderito alla Convenzione di Parigi del 12.09.1974, che ha istituito il libretto, questo sarà oggetto di legalizzazione e/o apostilla, secondo la legislazione vigente in materia.
Nel caso in cui si verificasse un cambiamento nello stato civile delle persone componenti la famiglia, i titolari del libretto hanno l'obbligo di aggiornarlo.


Informazioni specifiche:
Per i cittadini stranieri è necessaria l’esibizione del permesso di soggiorno. Se il permesso di soggiorno è scaduto è necessario presentarlo insieme alla ricevuta di rinnovo. Senza questi documenti non si puó ottenere quanto richiesto (legge 15/7/2009 n. 94).

Riferimenti Normativi:
DPR 3.11.2000, n. 396 - articolo 2, comma 12, della legge 15.05.1997 n. 127. 
D.M. interno 2.6.1979. Modificazione al D. M. 18.10.1978, concernente istituzione l.i.famiglia in esecuzione dell’art. 3, legge 8.07.1977, n. 487. 
D.M. interno 18.10.1978. Istituzione del libretto internazionale di famiglia - art. 3 della L. 8.07.1977, n. 487, 
Legge 8.7.1977, n. 487. 
Convenzione di Parigi del 12.9.1974. Convetion créant un livret de famille international.


DIRITTI DI SEGRETERIA : 0,26 €
Come Fare:
E' il matrimonio contratto in Comune davanti al Sindaco. Il matrimonio viene trascritto nei registri dello stato civile se ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge italiana per la sua validità

Chi puó richiederlo?

1) i cittadini maggiorenni che hanno lo stato libero, ovvero non essere legati da un precedente matrimonio civile oppure da un precedente matrimonio religioso trascritto nei registri dello stato civile. Oltre allo stato libero, è necessario che le persone che decidono di sposarsi non siano legate da vincoli di parentela, di affinità, adozione e di affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile;
2) i cittadini che hanno già compiuto 16 anni. In questo caso, è necessaria l'autorizzazione del Tribunale dei minorenni;
3) i cittadini già coniugati che hanno avuto annullato il matrimonio religioso o la cessazione degli effetti civile del precedente matrimonio civile; 

Documenti da presentare?

1) Documento d'identità valido e codice fiscale;
2) Una marca da bollo se entrambi gli sposi sono residenti nello stesso comune; se residenti in comuni diversi ne occorrono due;

Tutta la documentazione necessaria sarà richiesta dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Informazioni specifiche:
Tempi svolgimento pratica 

Alla data fissata per la pubblicazione bisogna presentarsi all'Ufficio di Stato Civile. Quel giorno, i futuri sposi, possono prenotare la data per la celebrazione del matrimonio. Le pubblicazioni restano affisse in Comune per almeno 8 giorni, per dare a terze persone la possibilità di opporsi al matrimonio. Il matrimonio viene celebrato nella casa comunale, dal Sindaco o da un suo delegato, alla presenza di due testimoni maggiorenni. 


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
Per le pubblicazioni occorre presentarsi negli orari di apertura dell'Ufficio Demografici, mentre con anticipo occorre prenotare la Sala Consigliare per la celebrazione del matrimonio civile.

In allegato il regolamento per la celebrazione civile con le relative tariffe.
Come Fare:
E' il matrimonio contratto in Comune davanti al Sindaco. Il matrimonio viene trascritto nei registri dello stato civile se ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge italiana per la sua validità

Chi puó richiederlo?

1) i cittadini maggiorenni che hanno lo stato libero, ovvero non essere legati da un precedente matrimonio civile oppure da un precedente matrimonio religioso trascritto nei registri dello stato civile. Oltre allo stato libero, è necessario che le persone che decidono di sposarsi non siano legate da vincoli di parentela, di affinità, adozione e di affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile;
2) i cittadini che hanno già compiuto 16 anni. In questo caso, è necessaria l'autorizzazione del Tribunale dei minorenni;
3) i cittadini già coniugati che hanno avuto annullato il matrimonio religioso o la cessazione degli effetti civile del precedente matrimonio civile; 

Documenti da presentare?

1) Documento d'identità valido e codice fiscale;
2) Una marca da bollo se entrambi gli sposi sono residenti nello stesso comune; se residenti in comuni diversi ne occorrono due;

Tutta la documentazione necessaria sarà richiesta dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Informazioni specifiche:
Tempi svolgimento pratica 

Alla data fissata per la pubblicazione bisogna presentarsi all'Ufficio di Stato Civile. Quel giorno, i futuri sposi, possono prenotare la data per la celebrazione del matrimonio. Le pubblicazioni restano affisse in Comune per almeno 8 giorni, per dare a terze persone la possibilità di opporsi al matrimonio. Il matrimonio viene celebrato nella casa comunale, dal Sindaco o da un suo delegato, alla presenza di due testimoni maggiorenni. 


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
Per le pubblicazioni occorre presentarsi negli orari di apertura dell'Ufficio Demografici, mentre con anticipo occorre prenotare la Sala Consigliare per la celebrazione del matrimonio civile.

In allegato il regolamento per la celebrazione civile con le relative tariffe.
Come Fare:
E' il matrimonio celebrato davanti a un sacerdote cattolico. Questo matrimonio ha effetti religiosi ed effetti civili, a seguito della sua trascrizione nei registri dello stato civile italiano. Il sacerdote durante la cerimonia in chiesa, avverte gli sposi che le nozze producono anche effetti civili e dà loro lettura degli articoli 143, 144, 147 del codice civile. Dopo la cerimonia, il parroco invia un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale di stato civile per la trascrizione. Il matrimonio viene trascritto nei registri dello stato civile se ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge italiana per la sua validità

Chi puó richiederlo?

1) I cittadini di fede cattolica che hanno lo stato libero sia ecclesiastico che civile; 
2) I cittadini che non siano legati da vincoli di parentela, affinità o adozione; 
3) I cittadini che hanno compiuto 16 anni, con l'autorizzazione del Tribunale dei minorenni; 

Documenti da presentare?

1) Documento d'identità valido e codice fiscale;
2) Una marca da bollo se entrambi gli sposi sono residenti nello stesso comune; se residenti in comuni diversi ne occorrono due; 

Tutta la documentazione necessaria sarà richiesta dall'Ufficiale dello Stato Civile. 


Informazioni specifiche:
Tempi di attesa 

I futuri sposi devono recarsi in parrocchia e richiedere la pubblicazione di matrimonio. Con la richiesta di pubblicazione, firmata dal parroco, i futuri sposi devono recarsi dall'ufficiale di stato civile del Comune e richiedere la pubblicazione del matrimonio. Le pubblicazioni restano affisse al Comune per otto giorni, da una domenica all'altra, per dare a terze persone la possibilità di opporsi al matrimonio. Il parroco provvede a sua volta ad affiggere le pubblicazioni per lo stesso periodo nelle parrocchie degli sposi. Trascorsi tre giorni dopo il periodo di pubblicazione, l'ufficiale di stato civile, se non gli viene notificata nessuna opposizione al matrimonio, rilascia un certificato in cui dichiara che non ricorre nessuno degli impedimenti, previsti dalla legge italiana, agli effetti civili del matrimonio religioso. 



Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.
Come Fare:
E' il matrimonio celebrato davanti a un sacerdote cattolico. Questo matrimonio ha effetti religiosi ed effetti civili, a seguito della sua trascrizione nei registri dello stato civile italiano. Il sacerdote durante la cerimonia in chiesa, avverte gli sposi che le nozze producono anche effetti civili e dà loro lettura degli articoli 143, 144, 147 del codice civile. Dopo la cerimonia, il parroco invia un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale di stato civile per la trascrizione. Il matrimonio viene trascritto nei registri dello stato civile se ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge italiana per la sua validità

Chi puó richiederlo?

1) I cittadini di fede cattolica che hanno lo stato libero sia ecclesiastico che civile; 
2) I cittadini che non siano legati da vincoli di parentela, affinità o adozione; 
3) I cittadini che hanno compiuto 16 anni, con l'autorizzazione del Tribunale dei minorenni; 

Documenti da presentare?

1) Documento d'identità valido e codice fiscale;
2) Una marca da bollo se entrambi gli sposi sono residenti nello stesso comune; se residenti in comuni diversi ne occorrono due; 

Tutta la documentazione necessaria sarà richiesta dall'Ufficiale dello Stato Civile. 


Informazioni specifiche:
Tempi di attesa 

I futuri sposi devono recarsi in parrocchia e richiedere la pubblicazione di matrimonio. Con la richiesta di pubblicazione, firmata dal parroco, i futuri sposi devono recarsi dall'ufficiale di stato civile del Comune e richiedere la pubblicazione del matrimonio. Le pubblicazioni restano affisse al Comune per otto giorni, da una domenica all'altra, per dare a terze persone la possibilità di opporsi al matrimonio. Il parroco provvede a sua volta ad affiggere le pubblicazioni per lo stesso periodo nelle parrocchie degli sposi. Trascorsi tre giorni dopo il periodo di pubblicazione, l'ufficiale di stato civile, se non gli viene notificata nessuna opposizione al matrimonio, rilascia un certificato in cui dichiara che non ricorre nessuno degli impedimenti, previsti dalla legge italiana, agli effetti civili del matrimonio religioso. 



Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.
SI AVVISA LA CITTADINANZA CHE A PARTIRE DAL 1/12/2021 LE ISTANZE, RICHIESTE, AUTOCERTIFICAZIONI SI POSSONO PRESENTARE DIRETTAMENTE ON LINE ACCEDENDO AL SEGUENTE LINK


Per accedere e' necessario disporre di SPID, CNS o CIE.
SI AVVISA LA CITTADINANZA CHE A PARTIRE DAL 1/12/2021 LE ISTANZE, RICHIESTE, AUTOCERTIFICAZIONI SI POSSONO PRESENTARE DIRETTAMENTE ON LINE ACCEDENDO AL SEGUENTE LINK


Per accedere e' necessario disporre di SPID, CNS o CIE.
Come Fare:
ll documento rappresenta l'identificazione personale di ogni cittadino e consente di viaggiare nei paesi non aderenti all'Unione Europea. 
Il passaporto ordinario è valido per tutti i paesi i cui Governi sono riconosciuti da quello italiano, salve le limitazioni previste dalla Legge e puó essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica.
Per tutte le informazioni relativa alla richiesta è possibile consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-Passaporto


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura
Come Fare:
ll documento rappresenta l'identificazione personale di ogni cittadino e consente di viaggiare nei paesi non aderenti all'Unione Europea. 
Il passaporto ordinario è valido per tutti i paesi i cui Governi sono riconosciuti da quello italiano, salve le limitazioni previste dalla Legge e puó essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica.
Per tutte le informazioni relativa alla richiesta è possibile consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-Passaporto


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura

Le liste elettorali possono essere
rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di
elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o
storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse
collettivo o diffuso (art. 51, comma 5 del D.P.R. 223/1967, sostituito dall’
art. 177, co. 5, del D. Lgs. 196/2003).

MODALITÀ

La richiesta di rilascio di copia delle
liste elettorali deve avvenire per iscritto, utilizzando l’allegato modulo, da
presentare all’ufficio elettorale.

COSTI

La tariffa è definita con delibera di Giunta Comunale (pagamento del rimborso spesa fissato in € 100 (formato cartaceo) o in € 75 (formato pdf)).




VERIFICA IN ORDINE AD
AMMISSIBILITÀ

La richiesta è sottoposta a verifica in ordine alla sua
ammissibilità, in quanto non puó essere ritenuto sufficiente invocare
genericamente una delle motivazioni consentite; al contrario la finalità
specifica addotta nella richiesta deve risultare congruente, sia con i principi
di tutela della privacy (necessità e non eccedenza dei dati) che con l'attività
del richiedente.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Copia del documento d’identità del richiedente e copia
dell’avvenuto pagamento.

DOVE

Per tutte le informazioni e gli adempimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio elettorale.

Le liste elettorali possono essere
rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di
elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o
storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse
collettivo o diffuso (art. 51, comma 5 del D.P.R. 223/1967, sostituito dall’
art. 177, co. 5, del D. Lgs. 196/2003).

MODALITÀ

La richiesta di rilascio di copia delle
liste elettorali deve avvenire per iscritto, utilizzando l’allegato modulo, da
presentare all’ufficio elettorale.

COSTI

La tariffa è definita con delibera di Giunta Comunale (pagamento del rimborso spesa fissato in € 100 (formato cartaceo) o in € 75 (formato pdf)).




VERIFICA IN ORDINE AD
AMMISSIBILITÀ

La richiesta è sottoposta a verifica in ordine alla sua
ammissibilità, in quanto non puó essere ritenuto sufficiente invocare
genericamente una delle motivazioni consentite; al contrario la finalità
specifica addotta nella richiesta deve risultare congruente, sia con i principi
di tutela della privacy (necessità e non eccedenza dei dati) che con l'attività
del richiedente.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Copia del documento d’identità del richiedente e copia
dell’avvenuto pagamento.

DOVE

Per tutte le informazioni e gli adempimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio elettorale.

I coniugi separati, che si siano riconciliati, possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza l'intervento del Giudice, tramite una dichiarazione resa  all' Ufficiale di Stato Civile ove è stato celebrato il matrimonio, ovvero dove è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione.

REQUISITI
- Atto di matrimonio iscritto o trascritto per residenza degli sposi al momento del matrimonio
- Copia della sentenza od omologa di separazione
- Documento di identità
- Presenza di entrambi gli sposi

N.B. La dichiarazione di riconciliazione sarà ricevuta previo appuntamento

Modalità di accesso al procedimento :

Presentazione istanza in bollo con la quale i coniugi dichiarano di voler procedere alla riconciliazione. 
L'atto viene redatto e sottofirmato dai coniugi e dall'ufficiale dello stato civile che procederà ad effettuare le relative annotazioni a margine dell'atto di matrimonio.

Normativa di riferimento
Artt. 154, 157 c.c.
Art. 63 comma 1 - lettera  "g", D.P.R. 396/2000
A dichiarazione avvenuta e trascrizione del relativo atto, sarà cura dell'ufficio l'annotazione sull'atto di matrimonio nonché l'aggiornamento anagrafico per la certificazione.
I coniugi separati, che si siano riconciliati, possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza l'intervento del Giudice, tramite una dichiarazione resa  all' Ufficiale di Stato Civile ove è stato celebrato il matrimonio, ovvero dove è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione.

REQUISITI
- Atto di matrimonio iscritto o trascritto per residenza degli sposi al momento del matrimonio
- Copia della sentenza od omologa di separazione
- Documento di identità
- Presenza di entrambi gli sposi

N.B. La dichiarazione di riconciliazione sarà ricevuta previo appuntamento

Modalità di accesso al procedimento :

Presentazione istanza in bollo con la quale i coniugi dichiarano di voler procedere alla riconciliazione. 
L'atto viene redatto e sottofirmato dai coniugi e dall'ufficiale dello stato civile che procederà ad effettuare le relative annotazioni a margine dell'atto di matrimonio.

Normativa di riferimento
Artt. 154, 157 c.c.
Art. 63 comma 1 - lettera  "g", D.P.R. 396/2000
A dichiarazione avvenuta e trascrizione del relativo atto, sarà cura dell'ufficio l'annotazione sull'atto di matrimonio nonché l'aggiornamento anagrafico per la certificazione.
Come Fare:
È il documento che dimostra la propria posizione rispetto agli obblighi militari, e contiene:
- i dati anagrafici dell'arruolato 
- la data di incorporazione e di congedo

È sostituibile con l'autocertificazione. 

Per i congedi trasmessi al Comune di residenza da: altri Comuni, distretti militari, corpi d'armata, si riceverà dal Comune un invito per il ritiro del congedo. 
I congedi rilasciati direttamente dagli enti militari devono essere presentati al Comune di residenza per le registrazioni di competenza e l'apposizione del visto "per il Sindaco".

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 ?
Come Fare:
È il documento che dimostra la propria posizione rispetto agli obblighi militari, e contiene:
- i dati anagrafici dell'arruolato 
- la data di incorporazione e di congedo

È sostituibile con l'autocertificazione. 

Per i congedi trasmessi al Comune di residenza da: altri Comuni, distretti militari, corpi d'armata, si riceverà dal Comune un invito per il ritiro del congedo. 
I congedi rilasciati direttamente dagli enti militari devono essere presentati al Comune di residenza per le registrazioni di competenza e l'apposizione del visto "per il Sindaco".

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 ?
La tessera elettorale è un documento tramite il quale i cittadini dello Stato italiano possono far valere il proprio diritto di voto. 
Viene rilasciata dal Comune in cui il cittadino è iscritto alle liste elettorali (che, salvo casi particolari legati alle tempistiche del cambio di residenza, è quello di residenza), e sulla stessa è indicata la sezione elettorale cui il cittadino è assegnato come elettore.
Pur non essendo elemento sufficiente per l'accesso al diritto di voto è un documento necessario (in alternativa vi puó essere una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione, un'attestazione del sindaco di ammissione al voto o un attestato sostitutivo della tessera) per essere ammessi. Andrà pertanto conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione o referendum e potrà svolgere la stessa funzione per diciotto consultazioni elettorali o referendarie. 
In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, l'elettore dovrà presentarla unitamente ad un documento di identificazione. L'avvenuta partecipazione al voto sarà attestata dalla apposizione della data della votazione e del bollo della sezione, nelle apposite caselle e mediante annotazione del numero della tessera sul registro previsto per le operazioni dei seggi. È inoltre indispensabile per ottenere le agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio che vengono concesse agli interessati, anche se provenienti dall'estero, in occasione delle votazioni. 
Gli elettori che hanno gravi difficoltà fisiche nell'esprimere il voto possono chiedere di essere accompagnati all'interno della cabina da un altro elettore. Per evitare che per ogni elezione si debba produrre un certificato medico, in presenza di una patologia permanente è possibile richiedere che sulla tessera elettorale venga annotata la necessità di essere accompagnati (timbro AVD), in questo caso occorre rivolgersi all'Ufficio Elettorale e presentare:
. una richiesta su un modello predisposto dall'Ufficio Elettorale;
. la tessera elettorale dell'interessato;
. la documentazione sanitaria (rilasciata dell'AUSL) attestante l'impossibilità a votare permanentemente in modo autonomo
Sono considerati elettori affetti da grave infermità i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da gravi impedimenti agli arti superiori che non consentono di esprimere autonomamente il voto. Per gli handicap solo mentali non è previsto l'accompagnamento, nemmeno da parte di un familiare.
COSA SERVE
La tessera elettorale sarà emessa a seguito dell'acquisto del diritto elettorale o del trasferimento di residenza, informando il cittadino a seguito della prima revisione utile delle liste elettorali.
Nel caso di cambiamenti di via che comportano la variazione della sezione elettorale, sarà inviato all'indirizzo di residenza un apposito tagliando adesivo da incollare sul proprio documento.
Non c'è necessità di variazioni nel caso di cambiamenti di via che non comportino mutamenti di sezione elettorale.
La tessera elettorale potrà essere altresì emessa dietro richiesta di un duplicato in caso di deterioramento, furto, smarrimento ovvero per l'esaurimento degli spazi disponibili, nei periodi che saranno comunicati sul sito web comunale. 
Ove l'emissione della tessera veda la sostituzione di una tessera ancora in possesso del cittadino (in quanto del vecchio Comune di residenza, deteriorata o con gli spazi esauriti) è opportuno recare con sé la precedente tessera.
DOVE
Per tutte le informazioni e gli adempimenti è possibile rivolgersi all'ufficio elettorale.

La tessera elettorale è un documento tramite il quale i cittadini dello Stato italiano possono far valere il proprio diritto di voto. 
Viene rilasciata dal Comune in cui il cittadino è iscritto alle liste elettorali (che, salvo casi particolari legati alle tempistiche del cambio di residenza, è quello di residenza), e sulla stessa è indicata la sezione elettorale cui il cittadino è assegnato come elettore.
Pur non essendo elemento sufficiente per l'accesso al diritto di voto è un documento necessario (in alternativa vi puó essere una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione, un'attestazione del sindaco di ammissione al voto o un attestato sostitutivo della tessera) per essere ammessi. Andrà pertanto conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione o referendum e potrà svolgere la stessa funzione per diciotto consultazioni elettorali o referendarie. 
In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, l'elettore dovrà presentarla unitamente ad un documento di identificazione. L'avvenuta partecipazione al voto sarà attestata dalla apposizione della data della votazione e del bollo della sezione, nelle apposite caselle e mediante annotazione del numero della tessera sul registro previsto per le operazioni dei seggi. È inoltre indispensabile per ottenere le agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio che vengono concesse agli interessati, anche se provenienti dall'estero, in occasione delle votazioni. 
Gli elettori che hanno gravi difficoltà fisiche nell'esprimere il voto possono chiedere di essere accompagnati all'interno della cabina da un altro elettore. Per evitare che per ogni elezione si debba produrre un certificato medico, in presenza di una patologia permanente è possibile richiedere che sulla tessera elettorale venga annotata la necessità di essere accompagnati (timbro AVD), in questo caso occorre rivolgersi all'Ufficio Elettorale e presentare:
. una richiesta su un modello predisposto dall'Ufficio Elettorale;
. la tessera elettorale dell'interessato;
. la documentazione sanitaria (rilasciata dell'AUSL) attestante l'impossibilità a votare permanentemente in modo autonomo
Sono considerati elettori affetti da grave infermità i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da gravi impedimenti agli arti superiori che non consentono di esprimere autonomamente il voto. Per gli handicap solo mentali non è previsto l'accompagnamento, nemmeno da parte di un familiare.
COSA SERVE
La tessera elettorale sarà emessa a seguito dell'acquisto del diritto elettorale o del trasferimento di residenza, informando il cittadino a seguito della prima revisione utile delle liste elettorali.
Nel caso di cambiamenti di via che comportano la variazione della sezione elettorale, sarà inviato all'indirizzo di residenza un apposito tagliando adesivo da incollare sul proprio documento.
Non c'è necessità di variazioni nel caso di cambiamenti di via che non comportino mutamenti di sezione elettorale.
La tessera elettorale potrà essere altresì emessa dietro richiesta di un duplicato in caso di deterioramento, furto, smarrimento ovvero per l'esaurimento degli spazi disponibili, nei periodi che saranno comunicati sul sito web comunale. 
Ove l'emissione della tessera veda la sostituzione di una tessera ancora in possesso del cittadino (in quanto del vecchio Comune di residenza, deteriorata o con gli spazi esauriti) è opportuno recare con sé la precedente tessera.
DOVE
Per tutte le informazioni e gli adempimenti è possibile rivolgersi all'ufficio elettorale.

Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. Legge 10.11.2014, n. 162 conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12.09.2014, n. 132 e  e legge n. 55 del 06.05.2015 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. In sintesi sarà possibile separarsi o divorziare, scegliendo tra queste tre opzioni:
1) come già avveniva prima di questa legge, presso il Tribunale Ordinario di Cuneo
2) di fronte ad un avvocato (art. 6) - solo consensuale
3) di fronte all'Ufficiale di Stato Civile (art. 12) - solo consensuale

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11.12.2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di "separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle convenzioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile". L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:

non vi siano figli minori avuti nel matrimonio
non vi siano figli maggiorenni incapaci
non vi siano figli portatori di handicap grave (L. 104/92)
non vi siano figli economicamente non autosufficienti
non vi siano accordi patrimoniali
Al  fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all' Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

Iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il Comune dove è stato celebrato il matrimonio)
Trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero
Residenza di uno dei coniugi

Documentazione da presentare davanti all'Ufficiale di Stato Civile:

dichiarazioni sostitutive debitamente compilate da entrambi i coniugi
documenti di identità in corso di validità
versamento del diritto fisso 16 euro direttamente presso lo sportello comunale
 
Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. Legge 10.11.2014, n. 162 conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12.09.2014, n. 132 e  e legge n. 55 del 06.05.2015 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. In sintesi sarà possibile separarsi o divorziare, scegliendo tra queste tre opzioni:
1) come già avveniva prima di questa legge, presso il Tribunale Ordinario di Cuneo
2) di fronte ad un avvocato (art. 6) - solo consensuale
3) di fronte all'Ufficiale di Stato Civile (art. 12) - solo consensuale

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11.12.2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di "separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle convenzioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile". L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:

non vi siano figli minori avuti nel matrimonio
non vi siano figli maggiorenni incapaci
non vi siano figli portatori di handicap grave (L. 104/92)
non vi siano figli economicamente non autosufficienti
non vi siano accordi patrimoniali
Al  fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all' Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

Iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il Comune dove è stato celebrato il matrimonio)
Trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero
Residenza di uno dei coniugi

Documentazione da presentare davanti all'Ufficiale di Stato Civile:

dichiarazioni sostitutive debitamente compilate da entrambi i coniugi
documenti di identità in corso di validità
versamento del diritto fisso 16 euro direttamente presso lo sportello comunale
 
Come Fare:
Il certificato di stato civile attesta la stato civile attuale del richiedente, nubile/celibe, divorziato/a, separato/a oppure vedovo/a e puó essere sostituito dall'autocertificazione.

Chi puó richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità 6 mesi. 


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.


Tempistica:
Rilascio immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €
Come Fare:
Il certificato di stato civile attesta la stato civile attuale del richiedente, nubile/celibe, divorziato/a, separato/a oppure vedovo/a e puó essere sostituito dall'autocertificazione.

Chi puó richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità 6 mesi. 


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.


Tempistica:
Rilascio immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €
Come Fare:
Riporta la composizione della famiglia anagrafica, un insieme di persone che coabitano all'interno di uno stesso appartamento. Tutte le persone risultanti ad uno stesso indirizzo, in una medesima unità immobiliare, risulteranno in un unico stato di famiglia. Pertanto non è necessario essere legati da vincoli di parentela o essere coniugati.

Chi puó richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona con documento d'identità valido e che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità 6 mesi.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €
Come Fare:
Riporta la composizione della famiglia anagrafica, un insieme di persone che coabitano all'interno di uno stesso appartamento. Tutte le persone risultanti ad uno stesso indirizzo, in una medesima unità immobiliare, risulteranno in un unico stato di famiglia. Pertanto non è necessario essere legati da vincoli di parentela o essere coniugati.

Chi puó richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona con documento d'identità valido e che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità 6 mesi.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

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